Fondi alle Regioni speciali: processo estinto (Corte cost. ord. n. 17/2025)
La decisione. La Corte costituzionale ha dichiarato estinto il processo. Il merito non e’ stato deciso: la Corte non ha detto se le norme contestate siano legittime o illegittime, perche’ il giudizio si e’ chiuso prima, per una ragione di procedura.
Il giudizio. Si trattava di un giudizio di legittimita’ costituzionale in via principale, cioe’ promosso direttamente da una Regione contro una legge dello Stato. La Regione Siciliana aveva impugnato l’articolo 1, commi 450 e 451, della legge 30 dicembre 2023, n. 213. Il comma 450 riconosceva un contributo di 105.581.278 euro per il 2024 alla Valle d’Aosta, al Friuli-Venezia Giulia, alla Sardegna e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, in relazione agli effetti della riforma fiscale. La Regione lamentava la violazione del proprio Statuto e di norme costituzionali sulla certezza delle entrate, sulla leale collaborazione e sull’equilibrio dei bilanci. Il Presidente del Consiglio dei ministri si era costituito in giudizio e aveva chiesto che il ricorso fosse dichiarato inammissibile o non fondato.
Perche’ il processo si e’ chiuso. Il 19 ottobre 2024 il Ministero dell’economia e la Regione Siciliana hanno sottoscritto un accordo che riconosce alla Sicilia 74.418.720 euro per il 2024, con l’impegno della Regione a ritirare il ricorso entro trenta giorni. Il contributo e’ stato poi confermato dall’articolo 9 del decreto-legge n. 155 del 2024, convertito nella legge n. 189 del 2024. Il 20 dicembre 2024 la Regione ha rinunciato al ricorso e il Presidente del Consiglio ha accettato la rinuncia.
La regola applicata. La Corte richiama l’articolo 25 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale: la rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte costituita, determina l’estinzione del processo. Accertate la rinuncia e la sua accettazione, il giudizio si chiude senza alcun esame delle censure.
Cosa resta aperto. Le norme impugnate restano in vigore: non sono state annullate e non sono state neppure confermate nel merito dalla Corte. I dubbi di costituzionalita’ sollevati dalla Regione Siciliana non hanno ricevuto risposta in questa sede. La controversia tra Stato e Regione si e’ chiusa sul piano economico con l’accordo e con la norma che lo ha recepito, non con una decisione della Corte.
Visualizza il provvedimento ufficiale: https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2025/17