Manufatti in campeggio, precarietà e vincolo costiero: Cassazione n. 22977/2026
Corte di Cassazione, Sezione III penale, sentenza 2026, n. 22977
Questione esaminata
Quattro imputati erano stati condannati per avere realizzato, senza permesso di costruire e senza autorizzazione paesaggistica e sismica, due fabbricati in legno lamellare di oltre 53 metri quadrati ciascuno e due verande di 26 metri quadrati, ancorati a massetti in calcestruzzo, in un’area destinata a campeggio.
I ricorsi contestavano, tra l’altro, la natura precaria delle opere, l’esistenza del vincolo paesaggistico costiero, la responsabilità dei diversi soggetti coinvolti, la prescrizione e la particolare tenuità del fatto.
Principio affermato
La precarietà edilizia non dipende dai materiali leggeri, dalla facile rimovibilità o dalla destinazione stagionale attribuita dal costruttore. L’opera è sottratta al permesso soltanto quando sia oggettivamente destinata a soddisfare un’esigenza contingente e temporanea e a essere rimossa al cessare di tale esigenza entro i termini previsti dalla legge.
Per l’applicazione del vincolo paesaggistico costiero è sufficiente un accertamento probatorio attendibile che collochi l’opera nella fascia protetta. Chi sostiene una diversa distanza non può ottenere in Cassazione una nuova valutazione della testimonianza senza dimostrare un effettivo travisamento decisivo.
Motivazione della Cassazione
I manufatti erano stabilmente ancorati a piastre imbullonate su conglomerato cementizio, dotati di pareti, coperture e verande e destinati a un uso abitativo stabile. Le dimensioni e la funzione escludevano esigenze contingenti; la precarietà non coincide con la possibilità materiale di smontare la struttura.
La responsabilità paesaggistica era fondata sulla testimonianza che collocava le costruzioni entro 250 metri dalla linea di battigia, dunque nella fascia tutelata dall’art. 142 del Codice dei beni culturali e del paesaggio. La censura difensiva chiedeva una lettura alternativa della prova e risultava generica.
La Corte ha confermato anche le responsabilità individuali. La comodataria utilizzava il bene e aveva interesse alla trasformazione; la proprietaria aveva conferito l’incarico tecnico e presentato una CILA in epoca coeva; il direttore dei lavori aveva assunto l’incarico prima dell’inizio effettivo degli interventi. Non si trattava quindi di responsabilità ricavate dalle sole qualifiche formali.
I reati permanenti cessano con l’ultimazione, la sospensione dei lavori o altro evento certo. In mancanza di prova di una cessazione anteriore, era corretto utilizzare la data del sopralluogo. La particolare tenuità è stata esclusa per l’ampiezza delle opere, la violazione contemporanea delle discipline urbanistica, paesaggistica e antisismica e l’assenza di prova della demolizione.
I ricorsi sono stati rigettati, con condanna alle spese e alla rifusione delle spese del Comune costituito parte civile.
Rilevanza pratica
Strutture in legno destinate a campeggi o attività stagionali non sono automaticamente precarie. Occorre documentare un’esigenza realmente temporanea, il periodo d’installazione, la rimozione programmata e il rispetto delle comunicazioni previste.
Nei procedimenti relativi alla fascia costiera, la distanza dalla battigia deve essere affrontata con rilievi tecnici, cartografia e misurazioni verificabili. Una semplice contestazione della testimonianza non basta. Proprietari, comodatari e tecnici possono rispondere quando atti e comportamenti concreti dimostrano la partecipazione alla trasformazione abusiva.