Sanità pubblica: niente assunzioni per soli titoli (Corte cost. n. 57/2025)
La decisione. La Corte costituzionale ha dichiarato illegittima una parte dell’articolo 4, comma 2, della legge della Regione Puglia 30 maggio 2024, n. 21, che ha istituito il Centro regionale di riabilitazione pubblica ospedaliera di Ceglie Messapica. È caduto solo l’inciso che permetteva di assumere il personale «con procedure di selezione per soli titoli, dove compatibili con il profilo professionale»; per il resto la legge regionale resta in piedi, comprese le norme che portano il centro sotto gestione interamente pubblica.
Il caso. La struttura di riabilitazione di Ceglie Messapica era gestita da una fondazione privata. Il contratto del 5 febbraio 2008 le aveva affidato una gestione dichiaratamente provvisoria, in attesa delle forme di collaborazione tra pubblico e privato previste dall’articolo 9-bis del decreto legislativo n. 502 del 1992, mai attivate. Con la legge del 2024 la Regione ha istituito il centro come struttura di proprietà e gestione interamente pubblica, incardinata nella ASL di Brindisi, con una copertura finanziaria di 9.591.860,72 euro calcolata sulla spesa storica, e ha disciplinato il passaggio del personale.
Il dubbio. Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato la legge con due ordini di censure. Il primo riguarda i conti: la Puglia è sottoposta dal 2010 al piano di rientro dal disavanzo sanitario, e il passaggio dalla gestione privata a quella pubblica sarebbe una rilevante modifica della programmazione sanitaria, non comunicata ai ministeri competenti e con copertura insufficiente. Il secondo riguarda il reclutamento: consentire selezioni per soli titoli significherebbe assumere nel servizio sanitario senza concorso pubblico. I parametri invocati sono l’articolo 97 della Costituzione, primo e quarto comma, e l’articolo 117, terzo comma.
Il ragionamento della Corte sui conti. Le questioni sul piano di rientro sono state dichiarate non fondate. I vincoli del piano impediscono di aumentare la spesa sanitaria per motivi che non riguardano le prestazioni essenziali, mentre le spese per i livelli essenziali di assistenza, i cosiddetti LEA, sono obbligatorie. Applicando questo criterio, la Corte osserva che il presidio risulta sempre codificato come struttura pubblica nella rete ospedaliera regionale, in base al regolamento regionale n. 23 del 2019 e alla delibera di Giunta regionale 3 luglio 2023, n. 919: non c’è quindi il passaggio di gestione denunciato nel ricorso. Il piano operativo 2016-2018 prevede per i presidi post-acuzie la gestione diretta delle aziende sanitarie, in mancanza di soluzioni diverse. Le prestazioni rientrano tutte nei LEA secondo il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017. Sui costi, la relazione tecnica esclude incrementi rispetto alla spesa storica e gli atti prodotti dalla Regione il 6 febbraio 2025 indicano risparmi per 4.404.195,66 euro annui.
Il ragionamento della Corte sulle assunzioni. Qui l’esito è diverso, ma solo in parte. La prima parte della norma, che rinvia all’articolo 1, comma 268, lettera c), della legge n. 234 del 2021, si salva: non consente stabilizzazioni senza concorso e contiene la clausola di rispetto della normativa vigente. Cade invece l’alternativa introdotta dalle parole «o con procedure di selezione per soli titoli», perché apre a un’assunzione riservata a chi già lavorava per la fondazione, fuori dal concorso pubblico. Il concorso, ricorda la Corte, è la forma generale e ordinaria di reclutamento. Le deroghe devono essere rigorosamente delimitate e sono ammesse solo quando servono esse stesse al buon andamento dell’amministrazione e ricorrono esigenze di interesse pubblico peculiari e straordinarie. Il legittimo affidamento dei lavoratori e la difesa dell’occupazione, precisa la Corte, non bastano a giustificarle.
Cosa cambia in pratica. Il centro di Ceglie Messapica resta pubblico e dentro la ASL di Brindisi: su questo la legge regionale ha superato l’esame. Per chi vi lavorava alle dipendenze della fondazione non esiste però una corsia riservata: le assunzioni potranno avvenire solo attraverso procedure aperte e concorsuali, con l’esperienza pregressa valutabile come titolo. Per le regioni sottoposte a piano di rientro la decisione conferma che riportare un servizio sotto gestione diretta è possibile, a condizione di documentare che le prestazioni rientrano nei LEA e che la spesa non aumenta.
Visualizza il provvedimento ufficiale: https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2025/57