Periti e interpreti: stesso compenso per ogni vacazione (Corte cost. n. 16/2025)
La decisione. La Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l’articolo 4, secondo comma, della legge 8 luglio 1980, n. 319, nella parte in cui, per le vacazioni successive alla prima, prevede un onorario inferiore a quello stabilito per la prima vacazione. La norma riguarda i compensi di periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori che lavorano su incarico dell’autorita’ giudiziaria. La vacazione e’ un periodo di due ore: fino a oggi la prima era pagata 14,68 euro e ciascuna delle successive 8,15 euro.
Il caso. Davanti al Tribunale di Firenze un interprete di lingua araba, iscritto all’albo dei periti dello stesso tribunale, aveva chiesto la liquidazione del compenso per l’assistenza prestata in un’udienza di convalida di arresto. Secondo il giudice l’interprete era in aula dalle 9:00, ma il procedimento era stato trattato solo alle 16:04 e si era chiuso alle 18:10. Tenendo conto dell’attesa, dell’udienza e degli adempimenti finali, il tempo impiegato corrispondeva a cinque vacazioni. Con le tariffe vigenti la liquidazione ammontava a 47,28 euro.
Il dubbio del giudice. Il Tribunale ha sospeso la decisione e si e’ rivolto alla Corte costituzionale. Per il giudice la differenza tra prima vacazione e vacazioni successive, applicata a importi gia’ molto bassi, e’ irragionevole e viola gli articoli 3 e 111 della Costituzione. Ha osservato che le vacazioni successive alla prima si traducono in circa quattro euro lordi l’ora, meno di quanto la contrattazione collettiva riconosce a mestieri assai meno qualificati. Ne deriverebbe un danno per il professionista, ma anche per la giustizia e per l’imputato, perche’ compensi cosi’ bassi allontanano i professionisti migliori e abbassano la qualita’ del lavoro. In via subordinata, per i soli interpreti, il giudice lamentava anche il contrasto con il diritto dell’imputato straniero a farsi assistere gratuitamente da un interprete.
Il nodo degli importi fermi. La legge prevede che gli onorari degli ausiliari del giudice siano aggiornati ogni tre anni in base all’indice ISTAT dei prezzi al consumo, con un decreto dei Ministeri della giustizia e dell’economia. Quel decreto non e’ mai stato emanato. L’ultimo adeguamento risale al decreto ministeriale del 30 maggio 2002, che ha fissato gli importi ancora oggi in vigore.
Il ragionamento della Corte. La Corte ricostruisce la storia della disciplina e rileva che la ragione della distinzione tra prima vacazione e vacazioni successive non emerge dai lavori preparatori. L’unico precedente della Corte di cassazione sul punto la collegava al contenimento dei costi. La Corte richiama poi le proprie decisioni precedenti sui compensi degli ausiliari: il mancato aggiornamento, definito nel 1996 un deplorevole inadempimento, e’ diventato nel tempo un dato strutturale della materia. In questo contesto lo scarto tra la prima vacazione e le successive accentua la sproporzione tra il compenso e il valore della prestazione. Il contenimento dei costi del processo resta uno scopo legittimo, ma il risultato e’ manifestamente irragionevole, perche’ trascura l’esigenza di una prestazione adeguata all’incarico pubblico affidato all’ausiliare. Da qui la violazione dell’articolo 3, primo comma, della Costituzione.
Cosa la Corte non ha deciso. La questione sull’articolo 50, comma 3, del d.P.R. n. 115 del 2002 e’ stata dichiarata inammissibile: quella norma rinvia a tabelle ministeriali non ancora adottate, quindi il giudice di Firenze non doveva applicarla. Le altre censure, comprese quelle sull’equo processo e sul diritto all’interprete, sono rimaste assorbite: la Corte non le ha esaminate. La Corte segnala infine alla Commissione ministeriale istituita nel dicembre 2023 l’opportunita’ di valutare se, nelle nuove tabelle, abbia ancora senso distinguere tra la prima ora e le ore successive.
Cosa cambia in pratica. Chi svolge incarichi di perito, consulente tecnico, interprete o traduttore su nomina del giudice e viene pagato a tempo ha diritto allo stesso importo per ogni vacazione, non solo per la prima. Nel caso esaminato la liquidazione passa da 47,28 a 73,40 euro, salva la possibilita’ di aumento per l’urgenza. Resta il fatto che gli importi sono fermi al 2002: la Corte non poteva aggiornarli, perche’ l’adeguamento spetta all’amministrazione.
Visualizza il provvedimento ufficiale: https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2025/16