Permessi premio: cade il divieto automatico di due anni (Corte cost. n. 24/2025)
La decisione. La Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l’articolo 30-ter, comma 5, della legge 26 luglio 1975, n. 354, cioe’ la legge sull’ordinamento penitenziario. Quella norma impediva per due anni la concessione di nuovi permessi premio al detenuto condannato, o anche soltanto imputato, per un delitto doloso commesso durante l’esecuzione della pena. Il divieto era automatico e la disposizione e’ stata cancellata per intero.
Il caso. Un uomo detenuto dal 2017 in esecuzione di una condanna a nove anni e quattro mesi aveva ottenuto vari permessi premio a partire dal febbraio 2023. Nel febbraio 2024 e’ stato rinviato a giudizio per aver tentato di introdurre sostanza stupefacente in carcere al rientro da un permesso del marzo 2023. Ha sempre sostenuto la propria innocenza. Sulla nuova domanda di permesso l’istituto penitenziario aveva dato parere negativo, pur riconoscendo che il detenuto si era riposizionato nel modo di comportarsi ed era considerato un punto di riferimento per il personale di polizia. Il magistrato di sorveglianza di Spoleto ha osservato che, applicando la norma, la domanda andava dichiarata inammissibile fino al marzo 2025, senza alcuna valutazione nel merito.
Il dubbio del giudice. Il magistrato ha allora sollevato la questione davanti alla Corte. Secondo lui la norma creava una preclusione assoluta: impediva di valutare i progressi compiuti dal detenuto e la reale consistenza del fatto contestato. Trattava inoltre allo stesso modo chi e’ stato condannato in via definitiva e chi risulta soltanto imputato. Il giudice ha richiamato la presunzione di non colpevolezza e la funzione rieducativa della pena. Il Governo aveva chiesto di respingere le questioni, ricordando che nel 1997 la Corte le aveva gia’ giudicate non fondate.
Il ragionamento della Corte. La Corte riconosce di aver deciso in senso opposto con la sentenza n. 296 del 1997 e ricorda che il rispetto dei propri precedenti e’ condizione dell’autorevolezza delle sue decisioni. Puo’ pero’ rivedere una posizione quando cambiano il quadro normativo o la giurisprudenza. Qui e’ accaduto. Sul primo punto, la presunzione di innocenza oggi produce effetti anche fuori dal processo penale: vieta di trattare come colpevole chi non e’ stato ancora giudicato in via definitiva. Una norma che obbliga il giudice a rispondere di no solo perche’ esiste un’imputazione lo costringe di fatto a presumere colpevole l’imputato e gli impedisce di ascoltare la difesa. Sul secondo punto, gia’ nel 1997 la Corte aveva invitato il legislatore a correggere l’automatismo. Sono passati quasi trent’anni e la norma e’ rimasta intatta. La Corte richiama poi le proprie decisioni che hanno eliminato altri automatismi nell’esecuzione della pena e afferma che in materia di benefici penitenziari serve una valutazione individuale, caso per caso. La disposizione censurata azzerava ogni margine di apprezzamento del magistrato di sorveglianza per due anni: un periodo tutt’altro che trascurabile per chi vive in carcere. Da qui il contrasto con la finalita’ rieducativa della pena prevista dall’articolo 27, terzo comma, della Costituzione. Le altre censure restano assorbite.
Cosa cambia in pratica. Il divieto automatico non esiste piu’. Chi e’ imputato o condannato per un delitto doloso commesso durante la detenzione puo’ presentare domanda di permesso premio e il magistrato di sorveglianza deve esaminarla. Questo non significa che il permesso sara’ concesso. La Corte precisa che il magistrato puo’ comunque tenere conto di quei fatti, anche quando emergono da informative di polizia o da rapporti dell’amministrazione penitenziaria. Deve pero’ valutarli liberamente, tenendo conto anche delle ragioni della difesa, senza essere vincolato dalle valutazioni del pubblico ministero o da una decisione non ancora definitiva. Lo stesso vale quando esiste gia’ una condanna definitiva: il magistrato resta libero di misurare il peso concreto di quel fatto sul percorso del detenuto. Si passa quindi da un divieto meccanico a una decisione motivata sulla singola persona. La sentenza e’ stata decisa il 30 gennaio 2025 e depositata il 7 marzo 2025.
Visualizza il provvedimento ufficiale: https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2025/24