Blocco licenziamenti Covid: i dirigenti restano esclusi (Corte cost. n. 141/2025)
La decisione. La Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni sollevate sulle norme che, durante l’emergenza da COVID-19, hanno vietato i licenziamenti per motivi economici. Quel divieto non si applicava ai dirigenti, e per la Corte questa esclusione non viola il principio di uguaglianza previsto dall’articolo 3 della Costituzione.
Cosa prevedevano le norme. Tra il marzo 2020 e il gennaio 2021 tre disposizioni si sono succedute: l’articolo 46 del decreto-legge n. 18 del 2020, l’articolo 14, comma 2, del decreto-legge n. 104 del 2020 e l’articolo 12, comma 10, del decreto-legge n. 137 del 2020. Tutte vietavano al datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 604 del 1966. Le stesse norme bloccavano anche i licenziamenti collettivi. A quelle disposizioni il legislatore ha sempre affiancato misure di sostegno alle imprese: cassa integrazione con causale COVID-19, sgravi previdenziali e fiscali.
Il caso. Tre lavoratori inquadrati come dirigenti erano stati licenziati singolarmente per ragioni di riorganizzazione e riduzione del personale, mentre il blocco era in vigore. Ognuno ha chiesto al giudice del lavoro di dichiarare nullo il licenziamento, con esiti opposti nei vari gradi. La Corte di cassazione, sezione lavoro, con due ordinanze, e la Corte d’appello di Catania, sezione lavoro, con una terza, si sono rivolte alla Corte costituzionale. In uno dei tre casi le parti avevano poi trovato un accordo, ma la Corte ha chiarito che il giudizio costituzionale prosegue lo stesso.
Il dubbio sollevato. I giudici partono da un punto fermo. La legge n. 604 del 1966, all’articolo 10, esclude i dirigenti dalle regole sui licenziamenti individuali: per loro vale il recesso libero previsto dall’articolo 2118 del codice civile, temperato solo dalla “giustificatezza” prevista dai contratti collettivi. Il richiamo letterale a quella legge, quindi, teneva i dirigenti fuori dal blocco dei licenziamenti individuali. I dirigenti erano invece coperti dal blocco dei licenziamenti collettivi, perche’ dal 2014 la disciplina dei licenziamenti collettivi si applica anche a loro. Da qui il dubbio: una “asimmetria” irragionevole. Il dirigente coinvolto in una procedura collettiva conservava il posto; quello licenziato da solo, per ragioni ugualmente economiche, lo perdeva. Secondo i giudici, se il legislatore aveva sacrificato il licenziamento collettivo, a maggior ragione avrebbe dovuto vietare quello individuale.
Il ragionamento della Corte. La Corte conferma anzitutto la lettura letterale: il blocco era una norma eccezionale e non poteva essere estesa oltre il testo, quindi i dirigenti ne restavano fuori. Nel merito, pero’, la differenza non e’ irragionevole. Il dirigente e’ un lavoratore subordinato, ma non e’ comparabile alle altre categorie: la Corte lo definisce un vero e proprio alter ego dell’imprenditore, con autonomia, poteri di decisione e rappresentanza che incidono sull’andamento dell’azienda. La piena fiducia che il rapporto richiede giustifica da sempre la sua collocazione nell’area della libera recedibilita’. Un secondo argomento e’ decisivo: la stessa asimmetria esiste gia’ nella disciplina ordinaria. Anche fuori dalla pandemia i dirigenti sono protetti dalle regole sui licenziamenti collettivi ma non da quelle sui licenziamenti individuali per motivo oggettivo. Le norme emergenziali hanno semplicemente ricalcato quel confine. La Corte aggiunge che nel fronteggiare la pandemia la discrezionalita’ del legislatore e’ piu’ ampia del solito, e che la misura rispettava le condizioni gia’ fissate per le norme emergenziali: eccezionalita’, temporaneita’ e proporzionalita’. Limitare il potere di licenziare senza azzerarlo, escludendo pochi lavoratori economicamente piu’ “forti”, ha consentito di proteggere il numero piu’ ampio possibile di quadri, impiegati e operai.
Cosa cambia in pratica. I licenziamenti individuali di dirigenti intimati per ragioni economiche durante il blocco restano validi: non sono nulli per contrasto con quelle norme. Le cause ancora aperte su questo punto vanno decise in questo senso. Al dirigente licenziato resta la tutela ordinaria: puo’ contestare la “giustificatezza” del recesso secondo il contratto collettivo applicabile e chiedere l’indennita’ che ne deriva. Resta ferma, invece, la protezione dei dirigenti coinvolti in procedure di licenziamento collettivo, che il blocco copriva.
Visualizza il provvedimento ufficiale: https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2025/141
Nota della Redazione
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