Percorso di rieducazione del minore: decide il GUP (Corte cost. n. 23/2025)
La decisione. La Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l’articolo 27-bis, comma 2, del d.P.R. n. 448 del 1988, cioe’ la norma che nel 2023 ha introdotto il percorso di rieducazione del minore, nella parte in cui affida la decisione al giudice per le indagini preliminari. Al suo posto deve provvedere il giudice dell’udienza preliminare, che e’ un collegio formato da un magistrato e da due giudici onorari esperti. Le altre censure sono state respinte, ma con precisazioni vincolanti sul modo in cui la norma va letta.
La norma. Durante le indagini il pubblico ministero puo’ proporre al minorenne e a chi esercita la responsabilita’ genitoriale di chiudere in anticipo il procedimento, se il reato non supera i cinque anni di pena massima e se i fatti non hanno particolare gravita’. Il ragazzo accetta un programma che dura da due a otto mesi: lavori socialmente utili, collaborazione gratuita con enti del terzo settore o altre attivita’ a beneficio della comunita’. Il programma va depositato dalla difesa entro sessanta giorni. Se il percorso ha esito positivo, il giudice dichiara estinto il reato.
Il caso. Un minorenne era indagato per minaccia aggravata verso il padre: durante una lite familiare lo avrebbe minacciato con un coltello da cucina. Il pubblico ministero ha proposto il percorso di rieducazione. Il difensore ha chiesto piu’ tempo, perche’ la situazione del ragazzo era delicata e serviva un intervento strutturato. Il pubblico ministero ha negato la proroga, dicendo che la legge non la prevede. Il programma depositato si e’ cosi’ ridotto a una sola attivita’ di volontariato in un centro di aggregazione.
Il dubbio del giudice. Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale per i minorenni di Trento ha ritenuto che questa procedura non consenta di conoscere davvero il minore. Il termine e’ breve e non prorogabile, i servizi minorili hanno un ruolo marginale e chi decide e’ un giudice singolo, senza gli esperti in materia psicologica e pedagogica. Il risultato, secondo il giudice, sarebbe una risposta penale rapida ma non educativa, contraria agli articoli 3 e 31, secondo comma, della Costituzione.
Il ragionamento della Corte. La Corte ha ricordato che la messa alla prova del minore ha una funzione solo educativa, mentre quella dell’adulto ha anche un contenuto sanzionatorio. Per questo servono un giudice in grado di valutare la personalita’ del ragazzo e il sostegno costante dei servizi minorili. Su un punto la legge non poteva essere salvata in via interpretativa: il testo nomina espressamente il giudice per le indagini preliminari, che per l’ordinamento giudiziario e’ un giudice singolo, privo della componente onoraria. Da qui la sostituzione con il giudice dell’udienza preliminare, che e’ invece un collegio integrato dagli esperti. Anche i richiami al giudice contenuti nei commi successivi vanno riferiti a quel collegio.
Sugli altri aspetti la Corte non ha annullato la norma, ma ne ha indicato la lettura conforme alla Costituzione. I servizi minorili vanno coinvolti nella redazione del programma e devono seguire il minore per tutta la durata della prova; alla fine trasmettono al giudice una relazione conclusiva. Il termine di sessanta giorni non e’ perentorio: e’ ordinatorio e puo’ essere prorogato dal pubblico ministero quando ci sono ragioni giustificate. Il giudice non deve limitarsi ad accettare o respingere il programma, perche’ puo’ chiederne integrazioni o modifiche, sentite le parti e i servizi. Le attivita’ non devono essere per forza lavorative e non devono compromettere i percorsi educativi gia’ avviati.
Cosa cambia in pratica. Il percorso di rieducazione resta in vigore, ma cambia il modo in cui funziona. Sull’ammissione decide il collegio dell’udienza preliminare e non piu’ il giudice singolo delle indagini preliminari. La difesa puo’ chiedere e ottenere piu’ tempo. I servizi minorili devono essere presenti dall’inizio alla fine. Per la famiglia coinvolta il punto pratico e’ questo: il programma puo’ essere costruito sulla situazione concreta del ragazzo, e il rifiuto o l’interruzione del percorso non impediscono di accedere in seguito alla messa alla prova ordinaria.
Visualizza il provvedimento ufficiale: https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2025/23