Fondo di solidarietà comunale ridotto, taglio legittimo (Corte cost. n. 45/2025)
La decisione. La Corte costituzionale ha respinto le censure della Regione Liguria contro la legge di bilancio 2024, nella parte in cui riduce il Fondo di solidarietà comunale e chiede ai Comuni un contributo alla finanza pubblica. Le norme esaminate sono l’articolo 1, commi 494, 497 e 533, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.
Il caso. Il Fondo di solidarietà comunale è il canale con cui lo Stato distribuisce risorse ai Comuni. La legge di bilancio 2024 ne riduce la dotazione, portandola da oltre otto miliardi a circa 6,76 miliardi l’anno per il periodo 2025-2028, e destina le somme così liberate a un nuovo fondo, il Fondo per l’equità del livello dei servizi, riservato ai Comuni che non hanno ancora raggiunto i livelli essenziali per servizi sociali, asili nido e trasporto delle persone con disabilità.
La stessa legge chiede agli enti territoriali un contributo alla finanza pubblica di 250 milioni l’anno dal 2024 al 2028, di cui 200 a carico dei Comuni. È ripartito in proporzione alla spesa corrente, calcolata al netto della missione 12, cioè della spesa per i diritti sociali, e viene trattenuto sulle somme del Fondo di solidarietà. Sono esclusi gli enti in dissesto, quelli in riequilibrio pluriennale e quelli legati da accordi con lo Stato.
Le censure della Regione. La Regione Liguria ha sostenuto che le risorse trasferite al nuovo fondo fossero insufficienti e che non si tenesse conto dei fabbisogni da finanziare. Ha poi contestato il prolungamento fino al 2028 di un taglio lineare iniziato nel 2014, ritenendolo contrario all’intesa del 30 gennaio 2020 sulla progressiva ricostituzione del Fondo. In via subordinata ha lamentato una disparità di trattamento, perché non sono esentati dal contributo i Comuni con un debito per abitante elevato, come Genova.
Il ragionamento della Corte. Una parte delle censure è stata dichiarata inammissibile: il ricorso richiamava gli articoli 5, 114 e 120, secondo comma, della Costituzione senza svolgere argomenti a sostegno, e la sola indicazione del parametro non basta. Per la stessa ragione l’esame è rimasto circoscritto al comma 533.
Nel merito la Corte ricorda che le risorse vincolate a scopi determinati non possono stare dentro il Fondo di solidarietà, che è un fondo perequativo senza vincoli di destinazione, ma devono avere una collocazione distinta e trasparente. Lo spostamento verso il nuovo fondo va quindi nella direzione già indicata dalla sentenza n. 71 del 2023. Sull’ammontare, gli interventi che incidono sulla finanza degli enti territoriali non vanno valutati in modo isolato, ma insieme alle altre misure finanziarie degli stessi anni.
Sul contributo, la Corte osserva che lo Stato può imporre vincoli di bilancio per esigenze di coordinamento, purché resti agli enti ampia libertà nel decidere come allocare le risorse. Qui la norma fissa solo l’importo complessivo ed esclude dal calcolo la spesa sociale. La durata quinquennale è collegata alle nuove regole europee di governance economica e al Piano strutturale di bilancio. Quanto all’intesa del 2020, le risorse allora previste confluiscono nel nuovo fondo e torneranno nel Fondo di solidarietà dal 2029, raggiunti i livelli essenziali.
Anche la disparità di trattamento è stata esclusa. Le situazioni esentate, spiega la Corte, sono oggettivamente diverse: il dissesto certifica l’impossibilità di garantire le funzioni indispensabili, il riequilibrio pluriennale riguarda squilibri strutturali con limiti ai poteri di gestione, gli accordi speciali interessano capoluoghi con disavanzo elevato per abitante. Un debito alto, se deriva da investimenti, non equivale a un disavanzo di amministrazione.
Il monito. Pur respingendo le questioni, la Corte avverte lo Stato: vanno evitate estensioni nel tempo di manovre precedenti e occorre verificare la sostenibilità degli importi nelle sedi di leale collaborazione.
Cosa cambia in pratica. Nulla, rispetto a quanto previsto dalla legge di bilancio. Il taglio del Fondo di solidarietà comunale e il contributo a carico dei Comuni restano in vigore per gli anni indicati. Per chi vive in un Comune, le risorse statali restano quelle ridotte, con la garanzia che la spesa per i diritti sociali non entra nel calcolo del contributo.
Visualizza il provvedimento ufficiale: https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2025/45