Sequestro del coniuge: si procede d’ufficio (Corte cost. n. 9/2025)
La decisione. La Corte costituzionale ha respinto le censure rivolte all’articolo 605, sesto comma, del codice penale, la norma che stabilisce in quali casi il sequestro di persona e’ punibile soltanto su querela della vittima. Resta quindi la regola per cui, se il sequestro di persona e’ commesso contro il coniuge, si procede d’ufficio: lo Stato agisce anche senza querela e anche se la querela viene poi ritirata.
Il caso. Davanti al giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Grosseto era imputato un uomo separato di fatto dalla moglie da qualche mese. Secondo la ricostruzione del giudice, nel marzo 2022 l’uomo aveva atteso la donna e il nuovo compagno di lei davanti all’abitazione di quest’ultimo, aveva puntato contro di loro una pistola costringendoli a entrare in casa e aveva richiuso la porta alle proprie spalle. Li aveva poi minacciati di morte e colpiti ripetutamente alla testa con il casco. Solo dopo diversi minuti la donna era riuscita a convincerlo ad aprire la porta e aveva chiamato i soccorsi. Entrambe le persone offese avevano ritirato la querela dopo essere state risarcite e l’imputato aveva accettato. Il ritiro pero’ non valeva per il sequestro commesso contro la moglie, reato aggravato e procedibile d’ufficio.
Il dubbio del giudice. Il giudice ha sospeso il processo e si e’ rivolto alla Corte costituzionale. A suo avviso la scelta di limitare la querela alla sola ipotesi base del sequestro era irragionevole: se lo scopo della riforma del 2022 era favorire il risarcimento e la chiusura anticipata dei processi, questa esigenza sarebbe ancora piu’ forte tra familiari. Inoltre il legislatore ha reso punibili a querela le lesioni personali anche quando sono commesse contro il coniuge, con una scelta a suo dire contraddittoria. In subordine chiedeva almeno la querela per il fatto commesso contro un coniuge non piu’ convivente. Lamentava infine il superamento dei limiti della legge delega.
Il ragionamento sulla legge delega. La legge che ha delegato il Governo chiedeva di estendere la querela ad altri reati contro la persona puniti con un minimo non superiore a due anni, precisando di non tenere conto delle circostanze. Secondo il giudice quella formula vietava di distinguere tra reato base e reato aggravato. La Corte non e’ d’accordo: serviva a permettere al Governo di estendere la querela anche a ipotesi aggravate, purche’ il limite di pena fosse rispettato per la fattispecie base. Era pero’ una facolta’, non un obbligo. Il Governo poteva quindi limitare la querela ai soli fatti del primo comma senza eccedere la delega.
Il ragionamento sulla ragionevolezza. La Corte ricorda che le scelte sul regime di procedibilita’ possono essere censurate solo se manifestamente irragionevoli. In questo caso una ragione c’e’: nelle relazioni familiari la vittima e’ esposta al rischio di subire pressioni perche’ non denunci o perche’ ritratti le accuse. La Corte richiama l’articolo 55 della Convenzione di Istanbul, che chiede agli Stati di consentire la prosecuzione del procedimento anche se la vittima ritira la denuncia. Aggiunge che l’unita’ familiare non puo’ prevalere sulla tutela dei diritti fondamentali di chi fa parte della famiglia. Quanto al confronto con le lesioni personali e con il sequestro ai danni del convivente, la Corte osserva che, se davvero ci fosse una disparita’, andrebbe corretta nel senso opposto, estendendo la procedibilita’ d’ufficio: risultato che alla Corte e’ precluso, perche’ non puo’ pronunciare decisioni che peggiorano il trattamento penale.
Il coniuge separato. Anche la richiesta subordinata e’ stata respinta. Per la Corte, quando la convivenza finisce la persona piu’ fragile del rapporto resta spesso esposta a condotte violente o sopraffattorie, talvolta accentuate dalla rottura della relazione. Non e’ quindi irragionevole trattare allo stesso modo il coniuge convivente e quello separato.
Cosa cambia in pratica. Chi subisce un sequestro di persona da parte del coniuge, anche separato, non deve presentare querela perche’ il procedimento vada avanti: l’autorita’ procede comunque. E se la querela e’ stata presentata, ritirarla non ferma il processo. Per l’imputato, il risarcimento e l’accordo con la vittima non estinguono questo reato.
Visualizza il provvedimento ufficiale: https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2025/9