Aggio di riscossione dovuto sulle vecchie cartelle (Corte cost. n. 46/2025)
La decisione. La Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni sull’aggio di riscossione, cioè il compenso dell’agente della riscossione posto a carico del debitore. La norma esaminata è l’articolo 17, comma 1, del decreto legislativo n. 112 del 1999, nel testo sostituito dall’articolo 32, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito nella legge n. 2 del 2009.
Come funzionava l’aggio. Quella norma fissava il compenso in una percentuale delle somme iscritte a ruolo riscosse e dei relativi interessi di mora: l’otto per cento, poi ridotto di un punto dal decreto-legge n. 95 del 2012, convertito nella legge n. 135 del 2012. Se il contribuente pagava entro sessanta giorni dalla notifica della cartella, ne sopportava il 4,65 per cento e la parte restante restava all’ente creditore. Se pagava dopo, lo pagava per intero.
Il caso. L’Agenzia delle entrate – Riscossione aveva iscritto ipoteca su alcuni immobili di una società. La società ha impugnato l’iscrizione contestando, tra l’altro, la mancata notifica degli atti precedenti e le somme chieste a titolo di oneri di riscossione. In primo grado il ricorso è stato respinto. In appello la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria si è soffermata proprio sulla contestazione dell’aggio e ha rimesso la questione alla Corte costituzionale.
Il dubbio del giudice. Nel 2021, con la sentenza n. 120, la Corte costituzionale aveva già esaminato la stessa norma. Aveva dichiarato le questioni inammissibili, ma aveva anche scritto che quel meccanismo scaricava su una platea limitata di contribuenti, individuati in ragione della loro solvenza sia pure tardiva, il costo dell’incapacità dello Stato di riscuotere dagli insolventi, e aveva definito indifferibile la riforma. Il giudice ligure ha ritenuto che l’invito fosse rimasto senza risposta per oltre tre anni e ha riproposto le stesse censure, in riferimento agli articoli 3, 23, 24, 53, 76 e 97 della Costituzione.
Il ragionamento della Corte. Secondo la Corte il legislatore ha invece raccolto quell’invito. Con l’articolo 1, comma 15, della legge n. 234 del 2021 ha abrogato l’aggio di riscossione, ha posto il costo del servizio a carico della fiscalità generale e ha lasciato a carico del debitore soltanto le spese per le eventuali attività cautelari ed esecutive e quelle di notifica della cartella e degli altri atti di riscossione.
La nuova disciplina si applica dal 1° gennaio 2022 e per i carichi affidati dopo il 31 dicembre 2021. Per i carichi affidati prima, l’articolo 1, comma 17, della stessa legge ha lasciato ferme le vecchie regole. La Corte spiega che questo non rende illegittima la norma censurata. La sentenza n. 120 del 2021 apparteneva alle pronunce di cosiddetta inammissibilità di sistema: segnalavano la necessità dell’intervento, ma lasciavano al legislatore la scelta tra più soluzioni possibili. In quella discrezionalità rientrava anche la decisione di non dare effetto retroattivo alla riforma.
La Corte aggiunge che una valutazione sul passato non è del tutto mancata. La definizione agevolata prevista dall’articolo 1, commi 231 e seguenti, della legge n. 197 del 2022 consente di estinguere i debiti affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 versando solo il capitale e il rimborso delle spese per le procedure esecutive e per la notifica della cartella, senza interessi, sanzioni, interessi di mora e senza l’aggio. Riguarda quindi proprio le cartelle che restano sottoposte al vecchio regime.
Cosa cambia in pratica. Per i carichi affidati fino al 31 dicembre 2021 l’aggio resta dovuto nella misura stabilita dalle regole allora vigenti: la Corte non lo ha cancellato. Per i carichi affidati dal 1° gennaio 2022 l’aggio non esiste più e il debitore paga solo le spese di notifica e quelle delle eventuali procedure cautelari ed esecutive. Chi ha cartelle del periodo precedente può quindi trovarsi a pagare una somma che oggi non sarebbe più richiesta, salvo avvalersi della definizione agevolata, che dall’importo dovuto esclude anche l’aggio.
Visualizza il provvedimento ufficiale: https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2025/46