Stalking: torna la querela se il reato connesso la richiede (Corte cost. n. 123/2025)
La decisione. La Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l’articolo 85, comma 2-ter, del decreto legislativo n. 150 del 2022, la riforma Cartabia, nella parte in cui e’ richiamato dall’articolo 9 del decreto legislativo n. 31 del 2024. Quella regola manteneva il processo d’ufficio per gli atti persecutori quando il reato collegato era un danneggiamento di cose esposte alla pubblica fede, anche dopo che per quel danneggiamento era stata introdotta la querela.
Le regole in gioco. Gli atti persecutori, previsti dall’articolo 612-bis del codice penale, si perseguono di regola solo se la persona offesa presenta querela. Esiste pero’ un’eccezione: se il fatto e’ connesso a un altro reato per il quale si procede d’ufficio, anche gli atti persecutori diventano procedibili d’ufficio. Nel 2024 il decreto correttivo della riforma Cartabia ha reso perseguibile a querela il danneggiamento commesso su cose esposte per necessita’, consuetudine o destinazione alla pubblica fede. La norma dichiarata illegittima impediva che questo cambiamento favorevole si riflettesse sui fatti commessi prima.
Il caso. Davanti al Tribunale di Verona era imputato un uomo accusato di atti persecutori e di danneggiamento aggravato. L’accusa riguardava messaggi di insulti inviati per telefono e per posta elettronica tra il dicembre 2022 e il febbraio 2023, frasi minacciose pronunciate in pubblico e, in due occasioni, la rottura dei tergicristalli di un’automobile. La persona offesa aveva rimesso la querela nell’aprile 2023 e l’imputato aveva accettato la remissione a maggio. Accusa e difesa chiedevano insieme al giudice di dichiarare che non si doveva procedere. La norma censurata lo impediva.
Il dubbio sollevato. Il Tribunale si e’ rivolto alla Corte costituzionale lamentando la violazione dell’articolo 3 della Costituzione. In materia penale la legge successiva piu’ favorevole si applica anche ai fatti gia’ commessi, e questa regola vale pure per il passaggio dal processo d’ufficio alla querela. Nel caso in esame il legislatore aveva derogato a quel principio senza indicare una ragione. L’Avvocatura generale dello Stato ha chiesto invece di dichiarare la questione non fondata, sostenendo che la deroga proteggeva vittime particolarmente vulnerabili dal dover scegliere, a distanza di tempo, se esporsi presentando querela.
Il ragionamento della Corte. La Corte ha chiarito anzitutto che la querela ha natura insieme processuale e sostanziale, perche’ condiziona sia il processo sia la punibilita’: le sue modifiche seguono quindi le regole sulla successione delle leggi penali nel tempo. Ha poi stabilito che, quando il reato connesso diventa perseguibile a querela per una legge nuova, viene meno la ragione stessa che attraeva gli atti persecutori al processo d’ufficio. La norma censurata non si limitava a confermare un risultato gia’ ricavabile dal sistema: introduceva una vera deroga alla retroattivita’ della legge piu’ favorevole. Una deroga di questo tipo e’ ammessa solo se supera un vaglio positivo di ragionevolezza, cioe’ se protegge interessi di rango costituzionale. La Corte ha ritenuto che qui non sia cosi’. Se il processo e’ gia’ iniziato, la persona offesa deve comunque pronunciarsi sulla querela per il reato connesso, e nulla giustifica il divieto di scegliere anche per gli atti persecutori, reato per il quale la querela puo’ essere rimessa pure a processo avviato. Se il processo non e’ ancora iniziato, la norma costringeva la vittima a parteciparvi almeno come testimone, sacrificando proprio la riservatezza che si diceva di voler tutelare.
Cosa cambia in pratica. Per gli atti persecutori commessi prima del decreto correttivo del 2024 e connessi a un danneggiamento su cose esposte alla pubblica fede non si procede piu’ d’ufficio: serve la querela della persona offesa. Poiche’ i termini fissati dal decreto del 2024 erano gia’ scaduti, la Corte ha stabilito che i termini per presentare la querela, e quelli per la sua acquisizione da parte dell’autorita’ giudiziaria, decorrono dalla pubblicazione della sentenza nella Gazzetta Ufficiale. Chi ha subito questi fatti e vuole che il processo prosegua deve quindi attivarsi entro quei termini. Nei processi in corso, se la querela manca o e’ stata rimessa, il giudice dichiara che non si deve procedere.
Visualizza il provvedimento ufficiale: https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2025/123
Nota della Redazione
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