Contributi pubblici alle tv locali: norme legittime (Corte cost. n. 44/2025)
Cosa ha deciso la Corte. Con la sentenza n. 44 del 2025 la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate tutte le questioni sollevate sulle norme che regolano i contributi pubblici alle emittenti televisive e radiofoniche locali. Si tratta dell’art. 4-bis del decreto-legge n. 91 del 2018 e dell’art. 13, comma 1-bis, del decreto-legge n. 145 del 2023: entrambi restano in vigore, e con essi il criterio che concentra la maggior parte delle risorse sulle emittenti meglio classificate.
Il caso. Lo Stato finanzia le televisioni e le radio locali attraverso il Fondo per il pluralismo. I criteri per dividere il denaro stanno in un regolamento, il d.P.R. n. 146 del 2017. Quel regolamento prevede il cosiddetto scalino preferenziale: il 95 per cento delle risorse va ai primi cento classificati nella graduatoria nazionale, il 5 per cento restante va a chi viene dopo. Alcune emittenti hanno contestato davanti al giudice amministrativo la graduatoria del 2022. Il TAR del Lazio ha annullato il decreto ministeriale che l’aveva approvata, ritenendo che lo scalino non fosse più applicabile, perché il Consiglio di Stato lo aveva già annullato nel 2022 con riferimento ad annualità precedenti. La causa è proseguita in appello davanti al Consiglio di Stato.
Il dubbio del giudice. Nel frattempo il legislatore era intervenuto due volte. Nel 2018 una norma aveva richiamato quel regolamento con la formula “da intendersi qui integralmente riportato”. Nel 2023 una seconda norma aveva precisato, dichiarandosi di interpretazione autentica, che quel richiamo aveva dato alle regole del regolamento il valore di legge fin dal 2018. Il Consiglio di Stato, sezione sesta, con diciannove ordinanze ha chiesto alla Corte di valutare se ciò fosse legittimo. In sintesi: le due norme erano state inserite in decreti-legge dal contenuto diverso, in violazione dell’art. 77 della Costituzione; sembravano superare decisioni già definitive e incidere su processi in corso nei quali era parte la pubblica amministrazione, in violazione degli artt. 3, 24, 103, 111 e 113 della Costituzione e dell’art. 117 in relazione alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo; in via subordinata, lo scalino preferenziale avrebbe compresso il pluralismo dell’informazione e la concorrenza, tutelati dagli artt. 21 e 41 della Costituzione.
Il ragionamento della Corte. La Corte ha ritenuto che l’espressione “integralmente riportato” fosse univoca: il legislatore ha voluto incorporare nella legge il contenuto del regolamento, elevandone il rango. Sull’art. 77 ha osservato che gli emendamenti aggiunti in sede di conversione devono soltanto essere coerenti con la ratio prevalente del decreto: la prima norma serviva a prorogare termini in scadenza e ad assicurare la continuità del finanziamento, la seconda a sciogliere un contrasto interpretativo nato da decisioni divergenti dei giudici amministrativi. Sul giudicato, la Corte ha rilevato che il valore di legge decorre dal 2018, mentre le pronunce richiamate riguardavano le annualità 2016 e 2017, quando quelle regole avevano ancora natura di semplice regolamento: non c’è quindi contrasto. Sul pluralismo, la Corte ha affermato che il problema attuale non è la scarsità di emittenti ma la qualità dell’informazione, e che il sostegno pubblico non deve necessariamente essere distribuito a tutti gli operatori del mercato.
Cosa cambia in pratica. Il criterio di riparto resta valido e ha forza di legge dal 2018. Questo sposta il piano della contestazione: finché quelle regole erano contenute in un regolamento, un’emittente poteva chiederne l’annullamento al giudice amministrativo; ora che hanno rango di legge, l’unica strada per rimetterle in discussione era la questione di legittimità costituzionale, che la Corte ha respinto. Restano contestabili davanti al giudice amministrativo gli errori commessi nell’applicare quei criteri al singolo caso, non i criteri in sé. Per chi guarda o ascolta le emittenti locali, la conseguenza concreta è che il denaro pubblico continua a concentrarsi sulle prime cento posizioni della graduatoria nazionale.
Visualizza il provvedimento ufficiale: https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2025/44