Reati societari: la confisca dei beni usati non è obbligatoria (Corte cost. n. 7/2025)
La decisione. La Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la confisca obbligatoria dei beni utilizzati per commettere un reato societario. La norma colpita è l’articolo 2641 del codice civile, nel secondo comma e, per conseguenza, anche nel primo. Resta invece ferma la confisca obbligatoria del profitto del reato.
Il caso. Il Tribunale di Vicenza aveva condannato quattro persone per manipolazione del mercato, ostacolo alle funzioni di vigilanza della Banca d’Italia, della Banca centrale europea e della Commissione nazionale per le società e la borsa, e falso in prospetto. Aveva anche disposto la confisca di 963 milioni di euro: erano le somme usate per finanziare l’acquisto di azioni da parte di terzi, in modo da alterare il prezzo del titolo e far apparire la situazione patrimoniale della banca migliore di quella reale. La Corte d’appello di Venezia, nell’ottobre 2022, aveva revocato la confisca, ritenendola manifestamente sproporzionata. Il procuratore generale ha proposto ricorso e la quinta sezione penale della Corte di cassazione ha sollevato la questione davanti alla Corte costituzionale.
La norma in discussione. L’articolo 2641 del codice civile impone al giudice, in caso di condanna per i reati societari, di confiscare il profitto del reato e i beni utilizzati per commetterlo. Il secondo comma aggiunge che, quando quei beni non possono essere presi, si confisca una somma di denaro o altri beni di valore equivalente. È una misura fissa: il giudice deve applicarla, senza poterne graduare l’importo.
Il dubbio del giudice. Per la Cassazione questo automatismo contrasta con gli articoli 3, 27 e 42 della Costituzione, con l’articolo 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo e con gli articoli 17 e 49, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Il giudice ha spiegato di preferire il giudizio costituzionale alla semplice disapplicazione della norma: una soluzione caso per caso lascerebbe incertezza e disparità di trattamento.
Il ragionamento della Corte. La Corte distingue due tipi di confisca. Quella del profitto ha funzione ripristinatoria: toglie al condannato un guadagno che non doveva ottenere e riporta le cose come stavano prima. Quella dei beni utilizzati per il reato colpisce invece un patrimonio posseduto legittimamente già prima del fatto e peggiora la posizione economica precedente. Ha quindi natura punitiva: è una vera pena patrimoniale. Lo stesso vale per la confisca per equivalente, che serve a produrre la medesima perdita quando i beni originari non si trovano più.
Se è una pena, deve rispettare il principio di proporzione. La Corte ricorda che le sanzioni economiche pesano in modo diverso a seconda delle condizioni di chi le subisce: la stessa somma può essere sopportabile per uno e rovinosa per un altro. Il difetto dell’articolo 2641 sta nel suo carattere obbligatorio. L’importo dipende solo dal valore dei beni impiegati, non ha rapporto con il guadagno effettivamente ottenuto e non lascia al giudice spazio per valutare la capacità economica del condannato. Il problema si aggrava con la confisca per equivalente, che può colpire chi ha commesso il reato usando beni non suoi, ad esempio i fondi della società per cui lavora.
La Corte richiama anche la direttiva europea sulla confisca: chiede agli Stati di prevederla, ma consente di valutarne la proporzione nel caso concreto. Non impone un automatismo.
Che cosa ha deciso. La Corte ha dichiarato illegittimo l’articolo 2641, secondo comma, del codice civile nella parte in cui prevede la confisca obbligatoria di una somma di denaro o di beni di valore equivalente a quelli utilizzati per commettere il reato. Ha poi dichiarato illegittimo, in via consequenziale, il primo comma limitatamente alle parole «e dei beni utilizzati per commetterlo», perché il difetto è identico.
Cosa cambia in pratica. Per i reati societari la confisca del profitto resta obbligatoria. Quella dei beni usati per commettere il reato, e la corrispondente confisca per equivalente, non sono più automatiche: il giudice può disporle in base alla regola generale dell’articolo 240 del codice penale, valutando volta per volta se la misura sia proporzionata al fatto e alla situazione del condannato.
Visualizza il provvedimento ufficiale: https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2025/7