Fallimento troppo lungo e indennizzo: i sei anni restano (Corte cost. n. 102/2025)
La decisione. La Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni sollevate sull’articolo 2, comma 2-bis, della legge n. 89 del 2001, la cosiddetta legge Pinto. E’ la norma che fissa in sei anni la durata ragionevole delle procedure concorsuali, cioe’ dei fallimenti e delle procedure simili. La norma resta quindi in vigore cosi’ com’e’.
La norma. La legge Pinto riconosce un indennizzo a chi subisce un processo troppo lungo. Per stabilire quando il processo e’ troppo lungo, la legge indica dei termini fissi. Per le procedure concorsuali il termine e’ di sei anni, introdotto nel 2012. Superato quel termine, chi era parte della procedura puo’ chiedere l’equa riparazione.
Il caso. Alcuni ex dipendenti di una societa’ dichiarata fallita nel 2013 hanno chiesto l’indennizzo alla Corte d’appello di Venezia. La procedura era ancora aperta e aveva superato di cinque anni il termine di sei. Il ritardo, pero’, dipendeva da fatti particolari: gli stabilimenti dovevano essere bonificati e messi in sicurezza, con l’intervento della Protezione civile, e il curatore aveva avviato novantanove cause per recuperare somme, ottenendo oltre 28 milioni di euro.
Il dubbio del giudice. La Corte d’appello ha ritenuto che il termine di sei anni sia rigido e non lasci al giudice alcuno spazio per valutare la complessita’ del singolo caso. Ne derivava, secondo il giudice, un automatismo irragionevole, perche’ procedure semplici e procedure molto complesse vengono trattate allo stesso modo. Il giudice ha inoltre segnalato un rischio pratico: per non superare i sei anni, gli organi della procedura potrebbero rinunciare ad avviare cause utili al recupero di denaro, a danno dei creditori. Ha percio’ sollevato la questione richiamando gli articoli 3, 24 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.
Il ragionamento della Corte. La Corte ha risposto che il giudice partiva da un presupposto sbagliato. L’automatismo denunciato non esiste. La giurisprudenza della Corte di cassazione, ormai consolidata, ha gia’ introdotto un correttivo: quando la procedura concorsuale e’ di notevole complessita’, si considera tollerabile una durata di sette anni, in linea con lo standard della Corte europea dei diritti dell’uomo. Il giudice che applica questo correttivo deve pero’ spiegare perche’ la procedura era di notevole complessita’.
La Corte ha poi richiamato le proprie decisioni precedenti. Con la sentenza n. 36 del 2016 aveva chiarito che quei termini non sono semplici parametri indicativi, ma termini fissati dalla legge, che ha volutamente sottratto al giudice la scelta caso per caso. Con la sentenza n. 205 del 2023 aveva respinto questioni analoghe sui procedimenti di protezione internazionale. Il principio e’ che, se il termine stabilito dalla legge segue lo standard della Corte europea, non c’e’ violazione ne’ della Convenzione ne’ della Costituzione.
Gli altri strumenti. La Corte ha ricordato che il giudice dell’equa riparazione conserva margini di valutazione. Puo’ escludere il diritto all’indennizzo quando e’ la parte stessa ad aver causato il ritardo, secondo il principio di autoresponsabilita’, e determina l’importo guardando al caso concreto. Sul tempo impiegato per la bonifica ambientale, la Corte ha osservato che il mancato coordinamento tra la tutela dell’ambiente e la rapidita’ della procedura e’ un difetto di organizzazione: di questo risponde lo Stato, proprio attraverso l’indennizzo. Sul rischio che gli organi della procedura evitino le cause di recupero, la Corte ha precisato che la loro responsabilita’ per il ritardo si valuta in altre sedi e non deriva dal semplice superamento del termine.
Cosa cambia. Per chi ha crediti in un fallimento nulla cambia rispetto a prima. Il tempo si conta dal momento in cui il credito viene accertato fino al pagamento integrale o, se non ci sono soldi sufficienti, fino alla chiusura della procedura. Superati i sei anni, o i sette per le procedure di notevole complessita’, nasce il diritto all’equa riparazione, purche’ il ritardo non sia stato causato dalla parte che chiede l’indennizzo.
Visualizza il provvedimento ufficiale: https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2025/102