Il fallimento risponde dell’IMU sull’intero periodo di procedura anche se dichiarato prima del 2007 (Cass. civ. Sez. 5 n. 1102 del 19.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ICI/IMU sugli immobili compresi nel fallimento, il debito d’imposta, pur sorgendo in relazione al possesso del bene, è esigibile solo dal momento in cui il ricavato della vendita diventa prelevabile, ovvero dal decreto di trasferimento dell’immobile. La circostanza che la procedura concorsuale sia stata aperta in epoca antecedente all’entrata in vigore dell’art. 1, comma 173, legge n. 296/2006 non incide sul regime applicabile, poiché la norma attiene alle modalità di riscossione del tributo e trova applicazione in ragione della data del decreto di trasferimento, successivo al 1° gennaio 2007. Il ricavato della vendita non costituisce, né nel regime previgente né in quello novellato, un limite al soddisfacimento integrale del credito fiscale: l’imposta dovuta per l’intera durata della procedura grava in prededuzione sull’attivo fallimentare, secondo le regole dell’art. 111 legge fall.
Il Fatto
Il Fallimento di una società, dichiarato nel 1993, alienava nel dicembre 2021 un compendio immobiliare al prezzo di € 154.000,00, versando tale intera somma al Comune quale ICI/IMU dovuta per il periodo compreso tra la dichiarazione di fallimento e il trasferimento. La concessionaria per la riscossione notificava tuttavia un avviso di accertamento per l’importo di € 647.950,21, pari alla differenza tra l’imposta maturata sull’intero periodo e quanto già versato.
Impugnato l’avviso, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado respingeva il ricorso; in appello, la Corte distrettuale accoglieva parzialmente il gravame, affermando che il trasferimento dell’immobile costituisce elemento costitutivo della pretesa fiscale. La curatela ricorreva per cassazione, sostenendo che la disciplina novellata dall’art. 1, comma 173, legge n. 296/2006 non potesse applicarsi a un fallimento dichiarato nel 1993, dovendosi invece distinguere tra il periodo antecedente e quello successivo al 1° gennaio 2007.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, nel rigettare il ricorso, chiarisce preliminarmente che l’art. 10, comma 6, d.lgs. n. 504/1992, nel testo previgente, non riguardava la struttura del tributo ma il profilo procedimentale della dichiarazione e del versamento, dettando un regime speciale per gli immobili compresi nel fallimento. La norma, di stretta interpretazione in quanto derogatoria, indicava esclusivamente il termine per il pagamento — tre mesi dall’incasso del prezzo — e la fonte dalla quale attingere in prededuzione, senza introdurre alcuna limitazione dell’obbligazione tributaria all’ammontare del ricavato.
Il Collegio richiama il principio, già affermato da Cass. n. 20953 del 2019 e da precedenti conformi, secondo cui il termine per il versamento dell’ICI decorre dalla data del decreto di trasferimento dell’immobile aggiudicato, momento in cui il prezzo diventa prelevabile. La ratio della disciplina era duplice: consentire al curatore di differire il pagamento sino a quando il ricavato fosse disponibile e garantire al Comune un effettivo soddisfacimento in prededuzione della pretesa tributaria.
Quanto alla successione di leggi nel tempo, la Corte osserva che l’art. 1, comma 173, legge n. 296/2006 ha rimosso il previgente “aggancio” al ricavato della vendita, stabilendo l’obbligo del curatore di versare l’imposta dovuta per l’intera durata della procedura entro tre mesi dal decreto di trasferimento. Tale disposizione, richiamata dall’art. 9, comma 7, d.lgs. n. 23/2011 e riproposta dall’art. 1, comma 768, legge n. 160/2019, non pone una questione di illegittima retroattività rispetto ai fallimenti dichiarati prima del 2007: il presupposto applicativo risiede nella data del decreto di trasferimento, adottato nel caso di specie nel 2021.
La Corte chiarisce infine che l’imposta dovuta per gli immobili compresi nel fallimento integra una “uscita di carattere specifico”, gravante in prededuzione sul ricavato della liquidazione del bene, anche in concorso con i crediti ipotecari, secondo la disciplina dell’art. 111-ter legge fall. Il ricavato della vendita non rappresenta pertanto, né nel regime antecedente né in quello successivo alla riforma, un tetto opponibile al soddisfacimento integrale del credito fiscale, che può agire sul resto dell’attivo secondo i criteri dell’art. 111 legge fall.
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Nota della Redazione
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