Opposizione allo stato passivo e sindacato di legittimità sulla valutazione delle prove (Cass. civ. Sez. 1 n. 10913 del 24.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il sindacato di legittimità sulla valutazione delle prove e sulla scelta di quelle ritenute idonee a sorreggere il convincimento non consente di rimettere in discussione l’apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito. La potestà ammissiva del giudice di merito è sindacabile solo quando l’inammissibilità del mezzo sia stata affermata per motivi che prescindono dalla valutazione della sua rilevanza rispetto al tema controverso e al compendio delle altre prove. Il giudizio sulla necessità e utilità della consulenza tecnica d’ufficio è espressione di potere discrezionale, la cui decisione è incensurabile in cassazione, salvo che si denunci l’anomalia motivazionale ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., con riguardo a un fatto storico, decisivo e oggetto di discussione tra le parti.

Il Fatto

La società creditrice proponeva opposizione allo stato passivo del fallimento, dolendosi dell’esclusione del proprio credito risarcitorio per merce difettosa, mancata restituzione di materie prime e spese legali. Il Tribunale rigettava l’opposizione, escludendo che la dichiarazione della società fallita sui vizi denunciati integrasse un riconoscimento di debito, in quanto generica e resa senza previo esame delle merci, e ritenendo non provati i danni.

La Motivazione della Corte

La Corte, recependo la proposta di definizione accelerata, ha dichiarato inammissibile il ricorso, incentrato su un unico motivo di violazione di legge e di omesso esame di un fatto decisivo. La ricorrente censurava la valutazione della dichiarazione del 7 giugno 2019 e il rigetto delle istanze istruttorie, ivi incluse le prove orali e la CTU.

La Suprema Corte ha precisato che l’apprezzamento dei fatti e delle prove, l’interpretazione del materiale probatorio e la scelta delle risultanze idonee a fondare il convincimento sono riservati al giudice del merito. Il ricorso, pertanto, era proteso a un sindacato diretto sulla prova, non consentito in sede di legittimità.

Quanto alla dedotta mancata ammissione delle prove, la Corte ha rammentato che la potestà ammissiva è censurabile solo laddove il giudice abbia negato il mezzo per ragioni estranee alla sua rilevanza rispetto al thema decidendum, evenienza non riscontrabile nel caso di specie. Parimenti, la scelta di non disporre la consulenza tecnica rientra nel potere discrezionale del giudice, incensurabile in cassazione, salva la denuncia del vizio motivazionale secondo i rigorosi canoni fissati dalle Sezioni Unite n. 8053 del 2014, non integrati dalla censura proposta, formulata in termini generici.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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