ICI prima casa: esenzione anche se il coniuge vive altrove (Corte cost. n. 112/2025)
La decisione. Con la sentenza n. 112 del 2025 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l’art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504 del 1992, come modificato dalla legge n. 296 del 2006, nella parte in cui richiede che nell’abitazione principale dimorino abitualmente il contribuente e i suoi familiari. Ai fini dell’ICI conta ora solo la dimora abituale di chi possiede l’immobile.
La norma. L’ICI era l’imposta comunale sugli immobili, sostituita dall’IMU a partire dal 2012. Per l’abitazione principale la legge prevedeva prima una detrazione e poi, dal 2008, un’esenzione, salvo che per gli immobili di pregio. La definizione contestata diceva che per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta’, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente. Dal 2007 la residenza anagrafica valeva come dimora abituale, salvo prova contraria.
Il caso. Le questioni nascono da due ricorsi per cassazione proposti dal Comune di Desenzano del Garda e dal Comune di Pietrasanta. In entrambi i giudizi un contribuente coniugato e non separato aveva chiesto l’esenzione ICI per gli anni 2009, 2010 e 2011 su una casa in cui dimorava abitualmente, mentre l’altro coniuge dimorava in un comune diverso, per motivi di lavoro o di assistenza ai genitori anziani. I Comuni avevano emesso avvisi di accertamento e negato il beneficio.
Il dubbio dei giudici. Le sezioni unite civili della Corte di cassazione hanno sollevato la questione richiamando gli artt. 3, 29, 31 e 53, primo comma, della Costituzione. Hanno spiegato di non poter arrivare allo stesso risultato per via interpretativa: le norme fiscali di favore sono di stretta interpretazione e sul punto esisteva una giurisprudenza consolidata, che pretendeva la dimora abituale anche dei familiari. Le sezioni unite hanno segnalato che una norma analoga in materia di IMU era gia’ stata dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 209 del 2022. Il Comune di Pietrasanta ha chiesto invece di respingere la questione, sostenendo che la disciplina ICI e’ meno rigida di quella IMU perche’ ammette la prova della dimora effettiva.
Il ragionamento della Corte. La Corte parte dalla ragione dell’esenzione: favorire l’accesso del risparmio popolare alla proprieta’ dell’abitazione, secondo l’art. 47, secondo comma, della Costituzione. Il beneficio spetta quindi a chi possiede una casa e vi abita davvero. Il riferimento ai familiari serviva a impedire che il finto trasferimento di uno dei coniugi permettesse alla stessa famiglia di godere due volte del beneficio. Quella regola, pero’, presuppone che i coniugi convivano sempre e non considera il caso, oggi sempre piu’ frequente, di due dimore abituali distinte per esigenze di lavoro o di vita.
Da qui i tre profili di illegittimita’. In primo luogo il contribuente coniugato che non convive viene trattato peggio della persona singola, che ottiene l’esenzione per il solo fatto di dimorare nella casa che possiede: e’ una disparita’ di trattamento contraria all’art. 3 della Costituzione. In secondo luogo l’ICI, come l’IMU, e’ un’imposta reale, cioe’ legata al possesso dell’immobile: devono contare elementi oggettivi come la residenza e la dimora, non lo stato personale del contribuente. In terzo luogo la norma penalizza chi e’ unito in matrimonio, in contrasto con gli artt. 29 e 31 della Costituzione, che non impongono trattamenti fiscali di favore per la famiglia ma vietano di svantaggiarla.
Cosa cambia in pratica. Nelle controversie ICI ancora aperte l’esenzione per l’abitazione principale non puo’ piu’ essere negata solo perche’ il coniuge dimora abitualmente altrove. Il requisito che resta e’ uno: chi possiede l’immobile deve abitarvi in modo stabile e prevalente. La Corte ha ribadito che chi possiede una casa e non vi dimora non ha diritto all’esenzione, quindi il Comune conserva il potere di verificare la dimora effettiva, anche superando il dato della residenza anagrafica.
Visualizza il provvedimento ufficiale: https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2025/112