Sequestro estorsivo: resta il minimo di 25 anni (Corte cost. n. 113/2025)
La decisione. Con la sentenza n. 113 del 2025 la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni sull’art. 630, primo comma, del codice penale, che punisce il sequestro di persona a scopo di estorsione con la reclusione da venticinque a trent’anni. La pena resta quella. La Corte ha pero’ indicato al giudice penale gli strumenti gia’ disponibili per evitare condanne sproporzionate nei casi meno gravi.
Il caso. Davanti alla Corte di assise di Teramo tre persone erano imputate per quattro episodi. Secondo l’accusa avevano concordato incontri di natura sessuale tramite una piattaforma telematica e poi preteso, con violenza o minaccia, somme tra 100 e 320 euro. In tre casi le persone offese sarebbero state costrette a prelevare denaro al bancomat e a consegnarlo; nella quarta la vittima ha chiamato le forze dell’ordine.
Il dubbio del giudice. Per la Corte di assise i fatti, se confermati, rientrerebbero nell’art. 630 del codice penale, ma con un disvalore collocabile nella fascia della minore gravita’. Il giudice riteneva problematico applicare l’attenuante della lieve entita’ prevista dall’art. 311 del codice penale, data la pluralita’ e la ripetitivita’ degli episodi. Ha quindi contestato la pena: il minimo di venticinque anni supera quello dell’omicidio volontario, pari a ventuno anni; equipara il sequestro estorsivo a quello a scopo di terrorismo; e lascia una forbice di soli cinque anni, troppo stretta per condotte molto diverse tra loro. I parametri richiamati erano gli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, oltre agli artt. 11 e 117 in relazione all’art. 49, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. In subordine chiedeva di portare il minimo a dodici anni.
La censura dichiarata inammissibile. La censura fondata sulla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e’ stata dichiarata inammissibile: richiamarla presuppone che la causa ricada nell’ambito del diritto dell’Unione, e il giudice non lo aveva motivato.
Il ragionamento della Corte. Sul resto la Corte non ha toccato la pena. Ha ricordato che il principio di proporzionalita’ non vincola solo il legislatore: guida anche l’interpretazione e l’applicazione della legge da parte del giudice, come gia’ avviene per i principi di offensivita’ e di colpevolezza. Da qui due passaggi.
Primo passaggio: l’attenuante della lieve entita’, estesa al sequestro estorsivo dalla sentenza n. 68 del 2012, va letta in senso relazionale. Piu’ e’ grave la fattispecie astratta, piu’ ampio e’ lo spazio per riconoscere il fatto di lieve entita’. Elementi che non basterebbero per una rapina o un’estorsione possono bastare per il sequestro estorsivo. La Corte ha osservato che i fatti del processo di Teramo appaiono di gravita’ non superiore, e per alcuni aspetti inferiore, a quelli decisi nel 2012, e che la sola ripetizione delle condotte non esclude l’attenuante, perche’ questa si valuta su ciascun singolo fatto.
Secondo passaggio: se anche con l’attenuante la pena resta sproporzionata, e il minimo scende comunque a sedici anni e otto mesi, il giudice deve verificare con attenzione se il fatto rientri davvero nell’art. 630. Una privazione della liberta’ durata poche decine di minuti, per ottenere qualche centinaio di euro, ben puo’ integrare il sequestro di persona comune dell’art. 605 del codice penale, punito con un minimo di sei mesi, in concorso con l’estorsione o la rapina. Non resta impunita: viene qualificata diversamente. Questa lettura restrittiva, ha precisato la Corte, non viola il principio di legalita’ della pena, perche’ il legislatore del 1978 voleva colpire fenomeni criminali diversi da quelli in discussione.
Cosa cambia in pratica. La pena dell’art. 630 non cambia. Cambia il metodo che il giudice deve seguire. Prima deve valutare l’attenuante della lieve entita’ con criteri tarati sulla gravita’ del reato. Poi, se la pena resta comunque sproporzionata, deve controllare la qualificazione del fatto e, quando il testo lo consente, applicare le fattispecie meno gravi. Chi e’ imputato per episodi brevi e di modesto valore economico ha quindi un argomento preciso da spendere nel processo, ma l’esito non e’ automatico: decide il giudice del caso concreto.
Visualizza il provvedimento ufficiale: https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2025/113