Droga, pena da 24 anni per il capo: questione inammissibile (Corte cost. n. 214/2025)
La decisione. La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni sollevate sull’articolo 74, commi 1 e 4, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, il testo unico sugli stupefacenti. La norma riguarda la pena per chi promuove, dirige o organizza un’associazione dedita al traffico di droga, quando il gruppo dispone di armi e conta più di dieci persone. La Corte non ha quindi valutato nel merito se quella pena sia proporzionata: ha ritenuto che la questione le fosse stata posta partendo da un presupposto sbagliato.
Il caso. Un imputato era stato condannato in primo grado, con giudizio abbreviato, a venti anni di reclusione. Il giudice era partito da una pena base di ventiquattro anni per il reato associativo aggravato, l’aveva aumentata a trentasei anni per la recidiva e per le altre aggravanti, l’aveva riportata a trenta anni per il limite previsto dall’articolo 78 del codice penale e infine l’aveva ridotta a venti anni per la scelta del rito. In appello la Corte d’appello di Lecce si è rivolta alla Corte costituzionale.
Il dubbio del giudice. Secondo la Corte d’appello quella norma impone in pratica una pena fissa. Il comma 4 prevede infatti la reclusione «non inferiore a ventiquattro anni», mentre l’articolo 23 del codice penale fissa proprio in ventiquattro anni il tetto massimo della reclusione. Minimo e massimo verrebbero così a coincidere e il giudice non potrebbe graduare la pena in base alla gravità concreta del fatto e alla personalità dell’imputato, come indica l’articolo 133 del codice penale. Da qui il sospetto di contrasto con gli articoli 3 e 27 della Costituzione, cioè con i princìpi di uguaglianza, proporzione della pena e finalità rieducativa.
Il ragionamento della Corte. La Corte ricostruisce il quadro normativo in modo diverso. Il comma 4 non stabilisce una pena autonoma: stabilisce l’aumento minimo dovuto al riconoscimento di due circostanze aggravanti, cioè quattro anni in più rispetto al minimo di venti anni previsto dal comma 1. Il massimo dell’aumento resta quello generale dell’articolo 64 del codice penale, fino a un terzo della pena base; e la pena base, per effetto dell’articolo 23, può essere fissata tra venti e ventiquattro anni. Un margine, quindi, esiste: se il giudice parte dal massimo di ventiquattro anni, l’aumento può arrivare fino a trenta anni di reclusione, per il limite posto dall’articolo 66 del codice penale. Trattandosi poi di aggravanti, il loro effetto può essere eliso dal concorso di una o più attenuanti.
Per la Corte la pena davvero fissa è solo quella del tutto anelastica, in cui al giudice non resta alcun margine. Qui c’è un irrigidimento, non una fissità. I precedenti sulle pene fisse richiamati dal giudice rimettente non erano dunque pertinenti alla norma censurata, e le questioni sono inammissibili per erroneità del presupposto interpretativo. È stata dichiarata inammissibile anche la censura fondata sull’articolo 49, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, perché prospettata senza un’autonoma illustrazione delle ragioni e senza richiamare l’articolo 117, primo comma, della Costituzione. La Corte ha invece respinto le eccezioni con cui l’Avvocatura dello Stato sosteneva che la questione fosse prematura o mal formulata.
Che cosa cambia. La norma resta in vigore. Per chi ha un ruolo di vertice in un’associazione armata e numerosa dedita al traffico di droga la pena continua a partire da ventiquattro anni di reclusione. La Corte chiarisce però che quel numero è un minimo, non un valore obbligatorio: il giudice conserva uno spazio di valutazione verso l’alto e può scendere sotto quella soglia riconoscendo circostanze attenuanti. La Corte aggiunge che una pena di questo tipo, irrigidita ma non fissa, resta soggetta al normale controllo di costituzionalità sulla misura della pena. Una diversa questione, impostata su basi corrette, non è quindi preclusa.
Visualizza il provvedimento ufficiale: https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2025/214