Giustizia riparativa, nessun avviso all’irreperibile (Corte cost. n. 128/2025)
Con la sentenza n. 128 del 2025 la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni sollevate sull’articolo 420-quater, comma 4, del codice di procedura penale. Quella norma indica cosa deve contenere la sentenza di non doversi procedere che il giudice pronuncia quando l’imputato non risulta a conoscenza del processo, e non prevede l’avviso sulla facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa.
Il caso. Davanti al Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Grosseto pendevano due procedimenti: uno per bancarotta fallimentare, l’altro per maltrattamenti in famiglia. In entrambi la notifica dell’avviso di udienza preliminare aveva avuto esito negativo perché l’imputato era irreperibile. Il giudice aveva disposto ricerche tramite la polizia giudiziaria, anch’esse senza esito. Non ricorrevano quindi i presupposti per procedere in assenza dell’imputato e il giudice doveva pronunciare la sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo.
Il dubbio. Il giudice ha osservato che l’articolo 419, comma 3-bis, del codice di procedura penale impone di inserire l’avviso sulla giustizia riparativa nell’avviso di fissazione dell’udienza preliminare notificato all’imputato reperibile, mentre l’articolo 420-quater, comma 4, non lo prevede. Ne ricaverebbe una ingiustificata disparità di trattamento fra situazioni sostanzialmente identiche, perché l’imputato inizialmente irreperibile non è messo subito in condizione di valutare se accedere al programma. Ha quindi sollevato le questioni per contrasto con l’articolo 3 della Costituzione, sul principio di eguaglianza, e con l’articolo 24, sul diritto di difesa. Il Presidente del Consiglio dei ministri è intervenuto chiedendo che le questioni fossero dichiarate non fondate.
Il ragionamento della Corte. Il punto decisivo è la natura della giustizia riparativa. Per la Corte non si tratta di un procedimento che si affianca o si inserisce nel processo penale, ma di un programma che si svolge fuori di esso. Gli attori sono diversi e in parte diverso è l’oggetto: non è prevista la partecipazione del pubblico ministero, non è prevista la presenza del difensore, non è richiesto alcun accertamento della responsabilità dell’imputato. Il programma è condotto da un mediatore, che non deve giudicare, e ha lo scopo di curare le conseguenze del reato. L’esito riparativo, quando positivo, può rilevare soprattutto per attenuare o commisurare la pena. Poiché si resta al di fuori del procedimento penale, l’assenza di quell’avviso in uno specifico atto non viola né il principio di eguaglianza né il diritto di difesa.
Gli altri argomenti. La Corte ha aggiunto che nella disciplina del processo il legislatore ha ampia discrezionalità, con il solo limite della manifesta irragionevolezza, soglia qui non superata. L’avviso sulla giustizia riparativa è infatti già previsto in molti altri momenti: informazione di garanzia, avviso di fissazione dell’udienza dopo la richiesta di archiviazione, avviso di conclusione delle indagini preliminari, avviso di fissazione dell’udienza preliminare, decreto che dispone il giudizio, decreto di citazione diretta a giudizio. Inoltre non esiste alcun termine per chiedere l’accesso: il programma può essere avviato in ogni stato e grado del procedimento e anche durante o dopo l’esecuzione della pena. Per questo la Corte ha escluso il parallelo con le proprie sentenze n. 201 del 2016 e n. 19 del 2020, che avevano censurato la mancanza degli avvisi sui riti alternativi: lì c’erano un rito premiale e un termine perentorio, la cui perdita era irrimediabile.
Cosa cambia in pratica. L’articolo 420-quater, comma 4, resta in vigore così com’è. La sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza del processo continua a non contenere l’avviso sulla giustizia riparativa e la sua mancanza non rende invalido l’atto. L’imputato irreperibile non perde nulla: può chiedere di accedere a un programma di giustizia riparativa in qualunque momento, anche più avanti, perché non è previsto alcun termine di decadenza. Quella sentenza, del resto, non decide sulla responsabilità: è una pronuncia in rito, inappellabile, destinata a essere revocata quando la persona viene rintracciata e il processo riprende.
Visualizza il provvedimento ufficiale: https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2025/128
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