Conflitto tra Senato e Procura: il ricorso è ammissibile (Corte cost. ord. n. 80/2026)
Con l’ordinanza n. 80 del 2026 la Corte costituzionale ha dichiarato ammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dal Senato della Repubblica contro la Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Roma. Il merito non è stato deciso: la Corte ha solo verificato che il conflitto può essere esaminato.
Il caso. Nel 2022 la Procura di Roma aveva trasmesso al Collegio per i reati ministeriali del Tribunale di Roma gli atti di un procedimento penale che riguardava, tra gli altri, l’allora Ministro per la pubblica amministrazione. Il 15 dicembre 2022 quel Collegio ha disposto l’archiviazione per il reato di corruzione e ha rimesso gli atti al pubblico ministero per le altre ipotesi di reato, ritenute non ministeriali. Il giorno successivo la Procura ha comunicato il decreto di archiviazione alla Camera dei deputati.
Che cosa contesta il Senato. Secondo il ricorrente la comunicazione andava fatta al Senato, perché la persona interessata in quel momento non era più membro delle Camere. La mancata trasmissione gli avrebbe impedito di leggere il decreto e di decidere se reagire a tutela delle proprie attribuzioni in materia di immunità ministeriali, previste dall’articolo 96 della Costituzione e dagli articoli 5 e 8, comma 4, della legge costituzionale n. 1 del 1989. L’Assemblea del Senato ha deliberato di sollevare il conflitto il 30 luglio 2025.
Perché il ricorso è ammissibile. In questa fase la Corte decide in camera di consiglio, senza sentire l’altra parte, e controlla soltanto i requisiti dell’articolo 37 della legge n. 87 del 1953: che il conflitto sorga tra organi legittimati e riguardi la delimitazione di attribuzioni costituzionali. La Corte ha ritenuto che il Senato sia legittimato a difendere le attribuzioni derivanti dall’articolo 96 della Costituzione e dalla legge costituzionale n. 1 del 1989, e che anche il procuratore della Repubblica sia potere dello Stato, perché è titolare dell’esercizio obbligatorio dell’azione penale, anche in materia di reati ministeriali. Ha inoltre osservato che il ricorso è diretto a garantire una sfera di attribuzioni costituzionali.
Che cosa resta aperto. La Corte ha precisato che resta impregiudicata ogni ulteriore questione, anche in punto di ammissibilità. L’ordinanza va comunicata subito al Senato, che deve notificare il ricorso e l’ordinanza stessa al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma e alla Camera dei deputati entro trenta giorni, per poi depositare gli atti con la prova della notifica nei trenta giorni successivi. Solo dopo il giudizio proseguirà con il confronto tra le parti e la Corte deciderà se la Procura dovesse trasmettere il decreto al Senato. Lo stesso ricorrente ha chiarito che in questa sede non chiede di stabilire se i reati contestati abbiano natura ministeriale.
Visualizza il provvedimento ufficiale: https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2026/80