Piccolo spaccio: quando scatta la confisca allargata (Corte cost. n. 166/2025)
La decisione. La Corte costituzionale ha respinto i dubbi sull’articolo 85-bis del testo unico sugli stupefacenti, il d.P.R. n. 309 del 1990, nella parte in cui prevede la confisca allargata anche per lo spaccio di lieve entita’ dell’articolo 73, comma 5. Tutte le questioni sono state dichiarate non fondate, ma la Corte ha indicato come la norma va letta perche’ resti compatibile con la Costituzione.
La norma. La confisca allargata e’ disciplinata dall’articolo 240-bis del codice penale. Dopo una condanna per certi reati, il giudice toglie al condannato il denaro e i beni sproporzionati rispetto al reddito dichiarato, se l’interessato non ne giustifica la provenienza. Non colpisce il guadagno del reato accertato, ma il patrimonio che si presume frutto di altri reati nascosti. Nel 2023 il legislatore ha aggiunto a questo elenco il piccolo spaccio.
Il caso. Il Tribunale di Firenze si e’ rivolto alla Corte in due processi. Nel primo erano stati trovati una piccola quantita’ di cocaina e circa 57 grammi di hashish, con bilancini di precisione, materiale per il confezionamento e 3.050 euro in contanti; l’imputato non aveva occupazione stabile ne’ conti correnti. Nel secondo erano stati sequestrati hashish, marijuana, MDMA e 750 euro, per un fatto commesso prima della legge del 2023.
Il dubbio sollevato. Secondo il giudice, il piccolo spaccio non consente di presumere un accumulo di ricchezza: chi lo commette e’ spesso manovalanza priva di mezzi economici. Il rimettente richiamava la sentenza n. 223 del 2022 e segnalava una disparita’ rispetto all’associazione per il piccolo spaccio, per la quale la confisca allargata non risultava applicata. In subordine chiedeva di limitare la misura ai casi non occasionali, di renderla facoltativa, oppure di escluderla per i fatti anteriori al 2023.
Il ragionamento della Corte. La confisca allargata e’ ragionevole solo per reati capaci di produrre guadagni. Il piccolo spaccio, pur poco offensivo nel singolo episodio, e’ spesso la fonte abituale di reddito di chi lo pratica, soprattutto se privo di lavoro regolare. Presumere l’origine illecita del denaro trovato in eccesso rispetto ai redditi dichiarati non e’ quindi irragionevole, purche’ l’interessato possa dimostrare il contrario. Una diversa conclusione contrasterebbe con la direttiva europea 2014/42/UE, che impone la confisca estesa per i reati di droga puniti fino ad almeno quattro anni. Il confronto con l’associazione per il piccolo spaccio non e’ decisivo, perche’ manca una giurisprudenza consolidata dopo la modifica del 2023. La Corte ha pero’ precisato quattro limiti gia’ presenti nel sistema. La sproporzione deve essere provata dall’accusa e non basta una differenza qualunque: serve uno squilibrio significativo, e tanto piu’ modeste sono le somme, tanto piu’ rigorosa deve essere la motivazione. La presunzione e’ relativa: all’interessato basta allegare fatti credibili e verificabili sulla provenienza dei beni. Deve esistere una ragionevolezza temporale tra l’acquisto dei beni e il reato per cui si e’ condannati, altrimenti il controllo si estenderebbe all’intera vita della persona. Infine il giudice deve escludere la confisca quando il fatto appare isolato o occasionale e non rivela un’abitudine criminale: in quel caso la presunzione di legge risulta smentita, anche se i beni restano sproporzionati e non giustificati. Sui fatti anteriori al 2023 la Corte ha confermato che la confisca allargata non e’ una pena, ma una misura di sicurezza patrimoniale, regolata dalla legge in vigore quando viene applicata. La sua funzione non e’ punire in piu’, ma far venire meno il rapporto con beni acquisiti in modo contrario all’ordinamento: per questo il divieto di retroattivita’ della legge penale non opera.
Cosa cambia in pratica. La regola resta: chi viene condannato per spaccio di lieve entita’ rischia la confisca del denaro e dei beni sproporzionati ai suoi redditi, anche per fatti commessi prima del 2023. La sentenza rafforza pero’ la difesa. L’interessato non deve fornire prove formali, ma puo’ indicare fatti plausibili e riscontrabili, compreso un lavoro irregolare. I beni troppo lontani nel tempo rispetto al reato restano fuori. Se il fatto e’ un episodio isolato, il giudice puo’ non disporre la confisca.
Visualizza il provvedimento ufficiale: https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2025/166
Nota della Redazione
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