Interdittiva antimafia e mezzi di sostentamento (Corte cost. n. 175/2025)
La decisione. La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni sollevate sull’articolo 92 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, il codice antimafia, che riguarda l’informazione interdittiva antimafia adottata dal prefetto. Non ha deciso se quella norma sia in contrasto con la Costituzione: la risposta non serviva al giudice per definire la causa.
La norma. L’informazione interdittiva antimafia e’ un provvedimento del prefetto, adottato quando emergono elementi che indicano un tentativo di infiltrazione mafiosa in un’impresa. Gli effetti sono descritti dall’articolo 94 del codice antimafia: l’impresa colpita non puo’ ottenere ne’ mantenere contratti con le pubbliche amministrazioni, non puo’ ricevere erogazioni pubbliche e perde anche i provvedimenti che le consentono di lavorare, come licenze, autorizzazioni e iscrizioni in elenchi e registri.
Il caso. Il Prefetto di Genova ha emesso un’informazione interdittiva nei confronti di un’impresa individuale, dopo aver riscontrato il tentativo di infiltrazione di un’organizzazione criminale locale. La titolare, che gestiva una lavanderia e stireria, ha impugnato il provvedimento davanti al Tribunale amministrativo regionale per la Liguria con cinque motivi, tutti sulla valutazione del prefetto in ordine al rapporto tra impresa e clan. Il TAR ha ritenuto quei motivi infondati. Ha pero’ registrato anche un’altra lamentela: l’attivita’ era l’unica fonte di sostentamento della titolare e del figlio disabile convivente. Proprio per questo il TAR aveva gia’ sospeso l’atto in fase cautelare, per danno grave e irreparabile. Nel frattempo il Comune aveva avviato la revoca del titolo per l’esercizio della lavanderia.
Il dubbio del giudice. Il TAR ha sollevato la questione perche’ l’articolo 92 non permetteva al prefetto di valutare l’impatto dell’interdittiva sulle condizioni economiche del destinatario e, se necessario, di escluderne gli effetti. Per le misure di prevenzione personali decise dal giudice, invece, l’articolo 67, comma 5, del codice antimafia consente di escludere decadenze e divieti quando altrimenti verrebbero a mancare i mezzi di sostentamento all’interessato e alla famiglia. Secondo il TAR questa differenza era irragionevole, colpiva soprattutto chi ha una microimpresa individuale e violava gli articoli 3, 4 e 41 della Costituzione.
La legge cambiata nel frattempo. Poco dopo l’ordinanza di rimessione, del 10 marzo 2025, quel potere e’ stato attribuito al prefetto. Il decreto-legge 11 aprile 2025, n. 48, convertito nella legge 9 giugno 2025, n. 80, ha inserito nel codice antimafia l’articolo 94.1. Il prefetto, pur ritenendo sussistenti i presupposti dell’interdittiva, puo’ escludere uno o piu’ divieti e decadenze previsti dall’articolo 67, comma 1, quando dall’interdizione derivi la mancanza dei mezzi di sostentamento per il destinatario e la sua famiglia. Serve una documentata istanza del titolare dell’impresa individuale, seguita dalle verifiche del gruppo interforze della prefettura.
Il ragionamento della Corte. Questa novita’ non imponeva di restituire gli atti al TAR: il giudizio sugli atti amministrativi segue il principio per cui l’atto si valuta in base alle norme in vigore quando e’ stato adottato. Inoltre non risultava che fosse mai stata presentata al prefetto una richiesta di limitazione degli effetti. Il punto decisivo e’ un altro: le questioni sono inammissibili per difetto di rilevanza. Il giudice chiedeva l’aggiunta di una regola che non avrebbe dovuto applicare nella sua causa. I cinque motivi di ricorso riguardavano solo il giudizio del prefetto sull’esistenza del tentativo di infiltrazione, cioe’ se l’interdittiva potesse essere emessa. La regola richiesta riguarda invece la limitazione degli effetti del provvedimento, che e’ cosa diversa. Mancava quindi il collegamento necessario tra la decisione sulla legittimita’ costituzionale e la decisione della causa.
Cosa cambia in pratica. Chi gestisce un’impresa individuale colpita da interdittiva oggi ha uno strumento: presentare al prefetto un’istanza documentata per ottenere l’esclusione di alcuni divieti, quando senza quell’attivita’ mancherebbero i mezzi di sostentamento. La Corte riferisce che, secondo le prime decisioni dei giudici amministrativi e la prassi delle prefetture, la richiesta e’ possibile anche per chi ha ricevuto l’interdittiva prima della nuova norma. Resta una distinzione utile a chi impugna: contestare il rischio di infiltrazione e chiedere di limitare gli effetti sono due strade diverse, e la seconda passa da una domanda al prefetto.
Visualizza il provvedimento ufficiale: https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2025/175