Rinnovabili in Sardegna: illegittimi i divieti regionali (Corte cost. n. 184/2025)
La decisione. La Corte costituzionale ha dichiarato illegittima buona parte della legge della Regione Sardegna 5 dicembre 2024, n. 20, che individua le aree idonee e non idonee agli impianti a fonti di energia rinnovabile e semplifica i procedimenti di autorizzazione. Sono cadute, tra le altre, le norme che vietavano in modo assoluto gli impianti nelle aree qualificate come non idonee e quelle che toglievano efficacia alle autorizzazioni gia’ rilasciate.
Il caso. La legge regionale si applicava agli impianti in corso di valutazione e di autorizzazione e anche a quelli gia’ autorizzati, purche’ non avessero determinato una modifica irreversibile dello stato dei luoghi. Nelle aree elencate negli allegati poneva un divieto assoluto di realizzazione, esteso ai procedimenti in corso, e privava di efficacia i titoli abilitativi gia’ emanati. Se un progetto ricadeva in parte in area idonea e in parte in area non idonea, prevaleva la non idoneita’. Per il rifacimento, la ricostruzione e il potenziamento degli impianti gia’ in esercizio nelle aree non idonee imponeva di non aumentare la superficie occupata ne’, per l’eolico, l’altezza totale. Individuava poi le aree marine precluse agli impianti in mare. Un altro articolo consentiva ai Comuni di chiedere un’intesa con la Regione per costruire in area non idonea, ma solo dopo un dibattito pubblico, una consultazione popolare con esito favorevole, una delibera del consiglio comunale a maggioranza qualificata e una conferenza di servizi che doveva pronunciarsi all’unanimita’, senza silenzio assenso.
Il ricorso del Governo. Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato quelle disposizioni davanti alla Corte costituzionale. Sosteneva che l’applicazione della nuova disciplina ai procedimenti gia’ conclusi colpisse l’affidamento di chi aveva ottenuto l’autorizzazione e la liberta’ di iniziativa economica, che il divieto assoluto contrastasse con i principi europei sulla massima diffusione delle rinnovabili, che la Regione avesse invaso la competenza dello Stato sugli impianti in mare e che la procedura speciale permettesse di approvare interventi prescindendo dall’autorizzazione paesaggistica prevista dalla legge statale.
Il ragionamento della Corte. La Corte distingue i procedimenti ancora aperti da quelli gia’ chiusi. Nei procedimenti complessi ogni fase e’ regolata dalla legge in vigore quando il singolo atto viene compiuto, non da quella vigente all’avvio: la nuova disciplina puo’ quindi applicarsi ai procedimenti in corso, e su questo punto la questione e’ stata respinta. Diverso e’ il caso delle autorizzazioni gia’ rilasciate: cancellarne l’efficacia senza ragioni di carattere tecnico o scientifico limita in modo irragionevole il legittimo affidamento ed e’ incoerente con gli obiettivi europei di decarbonizzazione. Sul divieto assoluto la Corte afferma che la qualifica di area non idonea non puo’ mai equivalere a un divieto aprioristico. Con la stessa lettura ha salvato, ma solo nei sensi indicati in motivazione, la regola sui progetti a cavallo tra aree idonee e non idonee: la non idoneita’ impedisce di accedere alla procedura semplificata, non di essere valutati, e la decisione definitiva spetta al singolo procedimento di autorizzazione. Sono invece caduti i limiti di superficie e altezza per il rifacimento degli impianti, perche’ introducono un criterio diverso da quello statale, e l’elenco delle aree marine, perche’ la loro individuazione spetta allo Stato attraverso i piani di gestione dello spazio marittimo. La procedura speciale e’ illegittima perche’ consentiva di approvare gli interventi a prescindere dall’autorizzazione paesaggistica, materia riservata in via esclusiva allo Stato; per conseguenza e’ caduta anche la norma che rinviava alla Giunta regionale la disciplina attuativa.
Cosa cambia. Le autorizzazioni gia’ rilasciate in Sardegna non perdono efficacia per effetto della legge regionale. Nelle aree indicate come non idonee non opera piu’ un divieto automatico: ogni progetto va esaminato nel relativo procedimento, che resta piu’ complesso ma non e’ precluso in partenza. Per gli impianti in mare la competenza torna allo Stato. Restano ferme le tutele paesaggistiche statali, che nessuna procedura regionale puo’ aggirare. La Corte ha invece confermato che chi ha una domanda ancora in esame deve fare i conti con le regole sopravvenute.
Visualizza il provvedimento ufficiale: https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2025/184