Diffida ad adempiere e risoluzione per inadempimento del committente (App. Bologna n. 318/2026)
Principi di diritto (Massima)
La diffida ad adempiere ex art. 1454 c.c., inviata dall’appaltatore al committente e rimasta senza riscontro, determina la risoluzione del contratto per inadempimento del committente quando questi abbia omesso il pagamento dell’acconto contrattualmente dovuto. Il ritardo nell’esecuzione dei lavori non è imputabile all’appaltatore se la causa è il mancato adempimento del committente all’obbligo di attivarsi per ottenere i finanziamenti pubblici previsti in contratto. La clausola penale per ritardo non è applicabile in assenza di un ritardo imputabile all’appaltatore. Il danno da mancato guadagno dell’appaltatore a seguito della risoluzione si quantifica in una percentuale del corrispettivo delle opere non eseguite, secondo quanto richiesto in giudizio e compatibile con l’art. 1223 c.c.
Il Fatto
Il committente affidava all’appaltatore la realizzazione di un’opera finanziata con contributo pubblico. Il contratto prevedeva il pagamento di un acconto di Euro 73.362,00 a carico del committente, che avrebbe dovuto richiedere alla Regione l’erogazione della somma, previo rilascio di fideiussione da parte dell’appaltatore. Nonostante il rilascio della fideiussione, il committente non provvedeva alla richiesta del contributo né al pagamento diretto dell’acconto. L’appaltatore, dopo ripetuti solleciti, inviava diffida ad adempiere il 15.06.2018, rimasta inevasa. L’appaltatore abbandonava il cantiere e agiva per il pagamento dei lavori eseguiti. Il Tribunale di Modena riteneva l’inadempimento imputabile all’appaltatore e lo condannava al pagamento di una penale per ritardo. L’appaltatore proponeva appello.
La Motivazione della Corte
La Corte ha accolto l’appello, riformando integralmente la sentenza. Ha ritenuto che il Tribunale non avesse considerato adeguatamente l’inadempimento del committente, il quale, contrariamente a quanto previsto dal contratto, non aveva attivato la procedura per ottenere il contributo pubblico, né aveva provveduto direttamente al pagamento dell’acconto. La Corte ha rilevato che la fideiussione era stata rilasciata e che il committente non aveva contestato tempestivamente la sua idoneità, sicché la mancata richiesta al soggetto finanziatore configurava un inadempimento imputabile al committente, che aveva impedito all’appaltatore di disporre della provvista necessaria per avviare i lavori.
La Corte ha quindi valutato la diffida ad adempiere del 15.06.2018 come legittimamente inviata e, rimasta senza riscontro, ha determinato la risoluzione del contratto ex art. 1454 c.c. a far data dal 1.7.2018. Di conseguenza, ha escluso che potesse configurarsi un ritardo addebitabile all’appaltatore e ha escluso l’applicazione della penale per ritardo, osservando che il termine di ultimazione era comunque compatibile con le ordinanze commissariali e che i lavori erano stati conclusi dalla successiva impresa senza perdita del contributo pubblico.
La Corte ha quantificato il corrispettivo spettante all’appaltatore per le opere eseguite in Euro 202.368,04, sulla base della CTU non contestata sul punto. Ha inoltre riconosciuto il risarcimento del danno da mancato guadagno, richiesto dall’appaltatore nella misura del 15% del corrispettivo delle opere non eseguite, ritenendo tale percentuale congrua e compatibile con l’utile atteso dalla commessa. Ha condannato il committente al pagamento complessivo di Euro 239.362,83, oltre IVA e interessi, e alla rifusione delle spese tecniche e processuali.
Implicazioni Pratiche
- Diffida ad adempiere efficace: l’avvocato dell’appaltatore che intenda far valere la risoluzione del contratto per inadempimento del committente deve inviare una diffida ad adempiere ex art. 1454 c.c., assegnando un termine congruo e specificando le prestazioni omesse; la mancata risposta o l’adempimento insufficiente legittima la risoluzione e il diritto al risarcimento del danno, compreso il mancato guadagno, a condizione che l’inadempimento sia grave e imputabile al committente.
- Onere probatorio del committente sul ritardo: per il difensore dell’appaltatore, in caso di contestazione del ritardo, è necessario provare che il ritardo è dipeso da un inadempimento del committente (es. mancato pagamento dell’acconto, mancata attivazione per i finanziamenti) e che l’appaltatore ha tempestivamente sollecitato il committente; in mancanza di prova specifica, il ritardo non può essere imputato all’appaltatore e la clausola penale non è applicabile.
- Quantificazione del mancato guadagno: l’appaltatore che agisce per il risarcimento del danno da risoluzione deve allegare e provare il mancato guadagno, anche mediante una percentuale del corrispettivo delle opere non eseguite, compatibile con la natura della commessa e con i parametri di mercato; il giudice può liquidare tale voce in via equitativa, purché sia fornita un’adeguata base di calcolo e non si tratti di una mera pretesa generica.
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