Deposito cartaceo irrituale: inammissibile la prova della notifica in Cassazione (Cass. civ. Sez. 1 n. 6646 del 20.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il deposito di atti e documenti da parte del pubblico ministero e dei difensori avviene esclusivamente con modalità telematiche, ai sensi dell’art. 196-quater disp. att. c.p.c., norma di portata cogente che ammette deroghe solo in presenza di un apposito provvedimento del giudice che ne espliciti le ragioni, ovvero in caso di certificato malfunzionamento dei sistemi informatici del dominio giustizia. Il deposito cartaceo eseguito in assenza di tali presupposti è irrituale e, quindi, inammissibile. La produzione in sede di legittimità di un documento non ritualmente acquisito al fascicolo telematico del giudizio di merito è tardiva e inammissibile, con conseguente declaratoria di inammissibilità del ricorso che su di esso si fondi.
Il Fatto
Il Tribunale di Torino aveva aperto la procedura di liquidazione giudiziale nei confronti di una società, su ricorso del pubblico ministero. A seguito del reclamo proposto da un soggetto, che assumeva la propria cessazione dalla carica di amministratore della società sin dal 2013, la Corte d’appello aveva revocato la liquidazione, ritenendo non validamente instaurato il contraddittorio per essere stata la notifica eseguita a mani di persona priva del potere di rappresentanza e, comunque, con modalità non conformi all’art. 40, comma 8, CCII.
Il Procuratore generale ricorre per cassazione con un unico motivo, deducendo l’omesso esame di un fatto decisivo e il travisamento del contenuto di un documento, consistente nelle relazioni di notifica dell’ufficiale giudiziario, che avrebbero dimostrato l’avvenuta evocazione in giudizio della società anche presso la sua sede legale. Il controricorrente eccepisce che tale documento non era stato mai depositato telematicamente nel fascicolo del giudizio di merito, essendo stato solo esibito in originale cartaceo all’udienza.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, poiché il motivo, oltre a veicolare in modo promiscuo vizi eterogenei, non si confrontava con la ratio decidendi espressa dalla sentenza impugnata. In particolare, ha rilevato che l’accertamento relativo alla perdita della qualifica di legale rappresentante, non impugnato, era coperto da giudicato interno e costituiva autonomo fondamento della decisione di revoca.
Quanto all’ulteriore profilo di invalidità della notifica, la Corte ha osservato che il ricorrente aveva ammesso di aver depositato la prova della notifica a mezzo ufficiale giudiziario solo in forma cartacea, come da verbale d’udienza. Ha quindi richiamato il disposto dell’art. 196-quater disp. att. c.p.c., introdotto dal d.lgs. n. 149 del 2022 e modificato dal d.lgs. n. 164 del 2024, che sancisce l’obbligatorietà del deposito telematico degli atti e dei documenti da parte del pubblico ministero e dei difensori.
La norma, nella sua inequivoca formulazione, ha portata cogente (cfr. Cass. Sez. 1, n. 10689 del 2023; Cass. Sez. U, n. 22074 del 2023). Le eccezioni alla regola sono ammesse solo in presenza di un provvedimento del giudice che ne indichi le specifiche ragioni o di una situazione di urgenza in costanza di malfunzionamento dei sistemi informatici, formalmente certificato. In assenza di tali presupposti, il deposito cartaceo è irrituale e inammissibile.
Poiché la corte territoriale aveva dato atto che il pubblico ministero non si era costituito nel giudizio di reclamo e il ricorrente non aveva allegato di aver chiesto l’inserimento nel fascicolo informatico di copia dei documenti esibiti, la produzione di tale documentazione solo in allegato al ricorso per cassazione è stata giudicata irrituale, tardiva e inammissibile.
Nota della Redazione
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