Insolvenza come impotenza funzionale non transitoria (Cass. civ. Sez. I n. 5722 del 13.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Lo stato di insolvenza richiesto per la dichiarazione di fallimento non è escluso dalla circostanza che l’attivo superi il passivo o dall’assenza di conclamati inadempimenti. Esso si identifica con uno stato di impotenza funzionale non transitoria a soddisfare le obbligazioni inerenti all’impresa, valutato secondo criteri di normalità economica. Il convincimento del giudice di merito sulla sussistenza dell’insolvenza costituisce apprezzamento di fatto, incensurabile in cassazione se sorretto da motivazione esauriente e giuridicamente corretta. La motivazione è apparente solo quando non rende percepibile il fondamento della decisione, mentre è valida anche se riproduce il contenuto di atti di parte, purché le ragioni siano attribuibili all’organo giudicante. Non rilevano ai fini del giudizio di legittimità i fatti successivi alla dichiarazione di fallimento.
Il Fatto
La società aveva proposto domanda di concordato preventivo dopo l’avvio del procedimento prefallimentare, rinunciandovi nel corso del giudizio di omologazione. Su richiesta del Pubblico Ministero, il Tribunale aveva dichiarato il fallimento della società, rilevandone lo stato di insolvenza anche alla luce della cessione dell’intero complesso aziendale e dell’assenza di beni propri. La Corte d’Appello rigettava il reclamo ex art. 18 l.fall. Avverso tale decisione la società proponeva ricorso per cassazione affidato a sei motivi, lamentando la violazione dell’art. 5 l.fall., il difetto di motivazione, l’erronea applicazione della disciplina sul giudicato penale nel processo tributario e l’omesso esame di fatti decisivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo, afferente alla qualificazione dello stato di insolvenza, poiché diretto a censurare la valutazione del materiale probatorio compiuta dal giudice di merito. L’accertamento dell’insolvenza, secondo il consolidato orientamento richiamato (Cass. n. 7252 del 2014), integra un apprezzamento di fatto incensurabile in sede di legittimità quando la motivazione risulti esauriente, come nel caso di specie, avendo la corte territoriale valorizzato elementi univoci e convergenti quali l’inattività dell’impresa, l’assenza di patrimonio immobiliare e di dipendenti e la notevole esposizione debitoria.
Quanto al secondo e al quarto motivo, la Corte ha ritenuto manifestamente infondate le censure sulla nullità della sentenza per violazione del minimo costituzionale della motivazione. Richiamando le Sezioni Unite n. 22232 del 2016, ha precisato che la motivazione è apparente solo quando non renda percepibile il ragionamento seguito dal giudice, mentre il mero dissenso sull’apprezzamento di fatto non è sindacabile. Ha inoltre escluso l’applicabilità del CCII alla vicenda, sottolineando che il controllo sulla motivazione non equivale alla revisione del ragionamento decisorio.
Il terzo motivo, relativo all’efficacia del giudicato penale nel processo tributario ex art. 21-bis del d.lgs. n. 87/2024, è stato dichiarato inammissibile per la sua natura meritale. La Corte ha condiviso l’accertamento della corte territoriale, che aveva correttamente verificato i requisiti normativi per l’operatività del giudicato e rideterminato la debitoria erariale in misura comunque rilevante, pari a euro 775.552,64, non risultando automatico l’azzeramento del debito.
Il quinto e il sesto motivo, infine, sono stati dichiarati inammissibili perché il vizio di omesso esame ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. non riguarda la diversa valorizzazione del fatto, e perché non rilevano fatti successivi alla dichiarazione di fallimento (Cass. n. 24094/2023, Cass. n. 7505/2019). All’inammissibilità del ricorso è conseguita la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese e il raddoppio del contributo unificato.
Nota della Redazione
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