Recidiva e attenuanti: la Corte restituisce gli atti (Corte cost. ord. n. 192/2025)
La decisione. Con questa ordinanza la Corte costituzionale ordina la restituzione degli atti al giudice che aveva sollevato la questione. Non decide quindi se la norma contestata sia o no conforme alla Costituzione: il merito resta impregiudicato e la palla torna al giudice del processo.
Da dove nasce il giudizio. A sollevare la questione era stato il giudice dell’udienza preliminare del Tribunale ordinario di Parma. La norma sotto esame e’ l’articolo 69, quarto comma, del codice penale, nel testo sostituito dall’articolo 3 della legge n. 251 del 2005. Quella disposizione vieta al giudice di far prevalere le circostanze attenuanti sulla recidiva reiterata: anche quando l’attenuante viene riconosciuta, non puo’ avere piu’ peso dell’aggravante, e la pena resta ancorata verso l’alto. Il giudice di Parma riteneva che il divieto, applicato alle attenuanti generiche, contrastasse con l’articolo 3 e con l’articolo 27, terzo comma, della Costituzione.
Il caso concreto. Il processo riguarda un’imputazione di rapina: l’imputato aveva colpito con un pugno il commesso di un negozio e portato via due bottiglie di liquore, di valore complessivo di circa sette-otto euro. All’imputato era contestata la recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale; risultava pero’ anche un’offerta di risarcimento, elemento che secondo il giudice avrebbe potuto giustificare il riconoscimento delle attenuanti generiche. Da qui il dubbio: con quel divieto, la pena rischiava di risultare sproporzionata rispetto alla concreta offensivita’ del fatto e di non tenere conto del percorso personale dell’imputato.
La ragione della restituzione. Dopo l’ordinanza di rimessione e’ intervenuta la sentenza n. 117 del 2025 della stessa Corte, che ha dichiarato illegittimo l’articolo 69, quarto comma, del codice penale nella parte in cui vieta la prevalenza, sulla recidiva reiterata, dell’attenuante del fatto di lieve entita’ prevista per la rapina, attenuante a sua volta introdotta dalla sentenza n. 86 del 2024. Il quadro normativo su cui il giudice di Parma aveva ragionato, quindi, e’ cambiato. La Corte richiama la propria costante giurisprudenza: quando sopravviene una dichiarazione di illegittimita’ costituzionale, spetta al giudice che ha sollevato la questione valutare in concreto se le modifiche incidano sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza dei dubbi proposti. Questa verifica viene prima dell’esame dei vizi denunciati, e per questo gli atti tornano indietro.
Cosa accade adesso. Il processo penale riprende davanti al giudice di Parma, che dovra’ prima di tutto verificare se, applicando la nuova regola uscita dalla sentenza n. 117 del 2025, la questione sulle attenuanti generiche gli serva ancora per decidere. Se ritiene di si’, potra’ sollevarla di nuovo; altrimenti proseguira’ applicando il quadro normativo attuale. Il divieto di prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva reiterata, per ora, resta in vigore.
Visualizza il provvedimento ufficiale: https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2025/192
Nota della Redazione
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