Consenso informato: risarcibile la perdita della scelta sulla struttura sanitaria (Cass. civ. n. 13660/2026)
Principi di diritto (Massima)
Il consenso del paziente deve essere informato, esplicito, consapevole e completo e deve riguardare i rischi prevedibili e le singole fasi del trattamento sanitario. L’obbligo informativo comprende anche gli elementi diagnostici rilevanti che possano incidere sulla scelta consapevole della struttura sanitaria presso la quale sottoporsi all’intervento.
La lesione del diritto all’autodeterminazione è risarcibile autonomamente rispetto al danno alla salute quando l’informazione omessa abbia impedito al paziente di compiere una scelta diversa e concretamente esercitabile circa le modalità di tutela della propria integrità fisica, anche senza che egli avrebbe rifiutato il trattamento necessario.
Il fatto che il paziente abbia successivamente accettato l’intervento necessario presso altra struttura non esclude il danno da lesione dell’autodeterminazione, quando l’erronea o incompleta informazione abbia già precluso la possibilità di rivolgersi tempestivamente alla struttura ritenuta più adeguata.
Il Fatto
Una paziente agiva nei confronti di un medico e della struttura sanitaria deducendo un errore diagnostico commesso nell’esecuzione di un esame, a seguito del quale era stata inizialmente sottoposta a un intervento per una patologia ritenuta di natura diversa. Successivamente veniva diagnosticata una neoplasia e la paziente si sottoponeva presso altra struttura a un secondo e più invasivo intervento chirurgico. Veniva formulata anche un’autonoma domanda risarcitoria per violazione del consenso informato, sostenendo che, se correttamente informata sin dall’inizio, avrebbe scelto di rivolgersi direttamente a una struttura maggiormente specializzata.
Il giudice di merito riconosceva l’errore diagnostico e un danno temporaneo collegato alla duplicazione degli interventi, ma escludeva ulteriori conseguenze permanenti causalmente imputabili alla condotta sanitaria, ritenendo che l’intervento più radicale fosse comunque necessario in base alla patologia. Escludeva inoltre il danno da lesione dell’autodeterminazione, sul rilievo che non era stato allegato che la paziente avrebbe rifiutato l’intervento.
La Motivazione della Corte
La Cassazione rigetta le censure relative al danno biologico permanente. La Corte territoriale aveva accertato che l’errore diagnostico aveva determinato la necessità di un secondo intervento, ma che gli esiti permanenti sulla salute sarebbero comunque derivati dall’intervento necessario secondo la migliore scienza del momento. La responsabilità civile, avendo funzione compensativa e non sanzionatoria, impone di risarcire soltanto le conseguenze dannose causalmente riconducibili alla condotta. Restava pertanto risarcibile il danno temporaneo derivante dalla duplicazione degli interventi, ma non ulteriori postumi permanenti che si sarebbero comunque verificati.
È invece fondata la censura relativa al consenso informato. La Corte osserva che il dovere informativo non riguarda soltanto l’accettazione o il rifiuto dell’intervento, ma deve consentire al paziente di compiere consapevolmente tutte le scelte inerenti alla tutela della propria salute. Nel caso concreto era stato accertato che alcuni elementi diagnostici avrebbero dovuto indurre ulteriori approfondimenti e che tali informazioni non erano state adeguatamente considerate né comunicate. Proprio questa omissione aveva impedito alla paziente di valutare tempestivamente la possibilità di rivolgersi direttamente a una struttura più specializzata.
La circostanza che la paziente non avrebbe rifiutato l’intervento non esclude quindi il danno. La lesione dell’autodeterminazione consiste, nella fattispecie, nella perdita della possibilità di scegliere per tempo dove sottoporsi al trattamento necessario e di orientare diversamente il proprio percorso terapeutico. La successiva scelta della struttura specializzata, maturata quando il secondo intervento era ormai necessario, non elimina la precedente compressione della libertà di autodeterminarsi. La Cassazione accoglie pertanto il terzo motivo, cassa la sentenza sul punto e rinvia alla Corte d’appello per la valutazione del danno non patrimoniale derivante dalla lesione del diritto di scelta.
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Nota della Redazione
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