Rete scolastica: legittimo il termine al 31 ottobre (Corte cost. n. 200/2025)
La decisione. La Corte costituzionale ha respinto il ricorso della Regione Toscana sulle nuove regole che governano i tempi del dimensionamento della rete scolastica. La norma esaminata e’ l’articolo 1, comma 1, della legge n. 20 del 2025, nella parte in cui ha introdotto nel decreto-legge n. 208 del 2024 l’articolo 9-bis, comma 2: quella disposizione anticipa dal 30 novembre al 31 ottobre il termine entro cui le Regioni approvano il piano di dimensionamento e affida al Ministro dell’istruzione e del merito, con proprio decreto, il potere di prorogare il termine.
Di cosa si parla. Il dimensionamento della rete scolastica e’ l’attivita’ con cui ogni Regione stabilisce quante istituzioni scolastiche autonome operano sul territorio, come vengono aggregate e dove hanno sede. Da quelle scelte dipendono le iscrizioni delle famiglie, la formazione delle classi e i trasferimenti del personale. Nel testo precedente il piano andava approvato entro il 30 novembre e il termine poteva essere differito fino a trenta giorni con deliberazione motivata della Regione stessa.
Il caso. La Regione Toscana ha impugnato la norma davanti alla Corte costituzionale con ricorso notificato il 16 aprile 2025. Si tratta di un giudizio in via principale: una Regione contesta direttamente una legge dello Stato. Il Presidente del Consiglio dei ministri si e’ costituito chiedendo il rigetto. La Regione ha riferito di avere poi chiesto al Ministero, il 21 ottobre 2025, il differimento del termine per l’anno scolastico 2026/2027.
La censura della Regione. Secondo la Regione l’istruzione, sotto il profilo del dimensionamento scolastico, e’ materia di competenza concorrente ai sensi dell’articolo 117, terzo comma, della Costituzione. Lo Stato puo’ quindi fissare solo i principi, non norme di dettaglio che si applicano da sole. Anticipare il termine avrebbe compresso la programmazione regionale. Rimettere la proroga a un decreto del Ministro avrebbe escluso la Regione da una decisione che la riguarda, in contrasto anche con gli articoli 5 e 118 della Costituzione e con la leale collaborazione.
Il ragionamento della Corte. La Corte distingue due piani. Le decisioni sostanziali sul dimensionamento, cioe’ quali scuole aprire, accorpare o sopprimere, restano competenza regionale: su questo la giurisprudenza precedente e’ confermata. Le norme impugnate, invece, non toccano il contenuto del piano, ma solo il procedimento che sta a monte: fissano una scadenza e prevedono chi puo’ spostarla. Questa disciplina dei termini, osserva la Corte, deve valere in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, perche’ le fasi successive sono nazionali: le procedure di mobilita’ del personale richiedono che tutte le iscrizioni e la formazione delle classi siano concluse ovunque, e il ritardo di una sola Regione bloccherebbe l’intera procedura. Il termine anticipato serve inoltre a lasciare alle famiglie il tempo di iscrivere gli alunni presso sedi realmente esistenti e alle scuole il tempo di definire il piano triennale dell’offerta formativa. Per questo le norme rientrano nelle norme generali sull’istruzione, di competenza esclusiva dello Stato secondo l’articolo 117, secondo comma, lettera n), della Costituzione. L’interferenza con la competenza regionale c’e’, ma e’ indiretta e cede davanti al titolo statale prevalente. Sul potere ministeriale di proroga la Corte osserva che non puo’ essere separato dalla fissazione del termine e che opera a favore delle Regioni, rendendo meno rigida la scadenza. La leale collaborazione non e’ violata perche’ il procedimento inizia con la richiesta della Regione, che vi espone le proprie ragioni, e prosegue secondo la legge n. 241 del 1990 sul procedimento amministrativo.
Cosa cambia in pratica. Le due regole restano in vigore. Le Regioni devono approvare il piano di dimensionamento entro il 31 ottobre. Se hanno bisogno di piu’ tempo devono presentare istanza al Ministero, che decide con decreto: la proroga non puo’ piu’ essere disposta con atto della Regione. Per le famiglie l’assetto delle scuole del territorio e’ definito prima, cosi’ che le iscrizioni di gennaio riguardino sedi gia’ stabilite. Sul merito delle scelte, quali scuole restano autonome e quali vengono accorpate, la parola continua a spettare alle Regioni.
Visualizza il provvedimento ufficiale: https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2025/200