Liberazione anticipata: torna l’istanza libera del detenuto (Corte cost. n. 201/2025)
La decisione. Con la sentenza n. 201 del 2025 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima una parte dell’art. 69-bis dell’ordinamento penitenziario (legge n. 354 del 1975), nel testo sostituito dal decreto-legge n. 92 del 2024, convertito nella legge n. 112 del 2024. Cade la regola che permetteva al condannato di chiedere la liberazione anticipata solo se indicava, a pena di inammissibilita’, uno specifico interesse.
Il caso. La liberazione anticipata e’ prevista dall’art. 54 dell’ordinamento penitenziario: chi partecipa all’opera di rieducazione ottiene uno sconto di quarantacinque giorni per ogni semestre di pena scontata. Lo sconto serve sia ad abbreviare la detenzione, sia ad avvicinare il momento in cui si puo’ chiedere una misura alternativa al carcere. Prima della riforma del 2024 il detenuto poteva presentare istanza in qualsiasi momento, semestre per semestre. Con la riforma il magistrato di sorveglianza valuta d’ufficio solo in due occasioni: quando il detenuto chiede una misura alternativa o un beneficio analogo, e nei novanta giorni prima del fine pena. Fuori da questi casi l’istanza del condannato diventa residuale e ammessa solo con l’indicazione di un interesse specifico e diverso.
Il dubbio. Il Magistrato di sorveglianza di Spoleto e il Magistrato di sorveglianza di Napoli si sono trovati a decidere istanze di detenuti che non avevano indicato alcun interesse specifico. Entrambi hanno sollevato la questione davanti alla Corte. Secondo i due giudici la nuova regola spezza il rapporto periodico tra detenuto e magistrato, toglie al percorso in carcere un riscontro ravvicinato e concentra la verifica in un momento lontano nel tempo. I parametri richiamati sono l’art. 27, terzo comma, della Costituzione sulla finalita’ rieducativa della pena, l’art. 3 sulla ragionevolezza e l’art. 111, sesto comma, sull’obbligo di motivare i provvedimenti. Il Presidente del Consiglio dei ministri ha difeso la norma come scelta rientrante nella discrezionalita’ del legislatore e giustificata da esigenze di alleggerimento del carico giudiziario.
Il ragionamento. La Corte ha premesso che il legislatore ha ampia discrezionalita’ in materia penale, ma incontra un limite nella finalita’ rieducativa della pena, che e’ l’unica finalita’ scritta nella Costituzione. Richiamando le proprie decisioni precedenti (sentenze n. 274 del 1983, n. 276 del 1990 e n. 17 del 2021), ha ricordato che la liberazione anticipata funziona proprio attraverso la cadenza semestrale: la prospettiva di un premio da cogliere in breve tempo spinge il detenuto ad aderire al trattamento. Spostare la verifica a una fase avanzata dell’esecuzione fa venire meno questo riscontro periodico e lascia il detenuto incerto sulla data reale del fine pena.
La Corte ha riconosciuto che l’obiettivo di ridurre il numero dei procedimenti e’ legittimo, ma ha affermato che non puo’ essere perseguito sacrificando in modo grave la funzione rieducativa. Ha quindi ritenuto la norma irragionevole e ha aggiunto che valutare a distanza di anni comportamenti risalenti rende molto difficile motivare la decisione. Ha infine esaminato i correttivi introdotti dal legislatore: l’indicazione delle detrazioni nell’ordine di esecuzione della pena e la comunicazione al detenuto dei giudizi negativi sull’opera di rieducazione, con possibilita’ di presentare istanza nei trenta giorni successivi. Nessuno dei due, secondo la Corte, sostituisce la verifica individuale periodica, perche’ anche chi non riceve alcuna comunicazione negativa resta senza una decisione sui semestri gia’ maturati.
Cosa cambia. Le parole cancellate non si applicano piu’. Il condannato puo’ presentare istanza di liberazione anticipata in qualsiasi momento e per i semestri gia’ maturati, senza dover indicare un interesse particolare e senza rischiare che la domanda sia dichiarata inammissibile per questo motivo. Restano ferme le valutazioni d’ufficio del magistrato di sorveglianza previste dai primi due commi dell’art. 69-bis.
Visualizza il provvedimento ufficiale: https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2025/201