Espulsione dello straniero detenuto senza consenso (Corte cost. n. 73/2025)
La decisione. La Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione sull’articolo 16, comma 5, del testo unico sull’immigrazione (decreto legislativo n. 286 del 1998). Quella norma consente al magistrato di sorveglianza di sostituire la parte finale della pena in carcere con l’espulsione dello straniero irregolare, anche quando l’interessato non e’ d’accordo.
Il caso. Un cittadino tunisino detenuto a Palermo si e’ opposto al decreto di espulsione emesso nel settembre 2023 dal magistrato di sorveglianza. I presupposti della norma c’erano tutti: la persona era stata identificata, la pena ancora da scontare era inferiore a due anni e la condanna non riguardava nessuno dei reati che impediscono l’espulsione. Dagli atti risultava anche che l’uomo era in Italia dal 2005, che in carcere aveva tenuto una condotta regolare e che aveva ottenuto permessi premio per lavorare presso una cooperativa locale. La Questura aveva riferito che l’espulsione non lo esponeva a rischio di persecuzione e che non aveva legami familiari in Italia ne’ un permesso di soggiorno.
Il dubbio del giudice. Il Tribunale di sorveglianza di Palermo, chiamato a decidere sull’opposizione, ha sollevato la questione davanti alla Corte costituzionale. Secondo quel giudice la norma imporrebbe un automatismo: verificati i requisiti di legge, il magistrato deve disporre l’espulsione e non puo’ tenere conto del percorso rieducativo gia’ avviato. L’effetto sarebbe l’interruzione improvvisa del trattamento, in contrasto con il principio di uguaglianza (articolo 3 della Costituzione) e con la funzione rieducativa della pena (articolo 27).
La censura sull’articolo 3. La Corte ha dichiarato inammissibile questa parte della questione. Il giudice aveva soltanto richiamato l’articolo 3, senza spiegare in che cosa consistesse l’irragionevolezza e senza indicare quali situazioni andrebbero trattate allo stesso modo. Senza motivazione, la Corte non puo’ esaminare il merito.
Il ragionamento sull’articolo 27. Sulla funzione rieducativa della pena la Corte ha confermato il proprio orientamento gia’ espresso in passato: l’espulsione prevista dall’articolo 16 ha natura sostanzialmente amministrativa, non e’ una misura alternativa alla detenzione e non fa parte del trattamento rieducativo. Serve a ridurre il sovraffollamento delle carceri e anticipa un allontanamento che comunque colpirebbe la persona alla fine della pena, perche’ il soggiorno e’ irregolare. La Corte ha aggiunto che non esiste un automatismo. Prima di firmare il decreto il magistrato deve raccogliere tutte le informazioni utili e deve verificare i divieti di espulsione previsti dall’articolo 19 del testo unico: rischio di persecuzione, trattamenti disumani, tutela della salute, protezione dei legami familiari, in particolare con minori. Sono divieti che la Corte di cassazione applica in senso ampio, anche alla luce del diritto al rispetto della vita privata e familiare tutelato dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Si tratta quindi di una valutazione discrezionale, non di un passaggio meccanico.
Le garanzie richiamate. La Corte ha ricordato che il provvedimento e’ un decreto motivato, che va notificato anche al difensore e al pubblico ministero, che se manca un difensore di fiducia ne viene nominato uno d’ufficio e che contro il decreto si puo’ fare opposizione al tribunale di sorveglianza. L’esecuzione resta sospesa fino alla scadenza dei termini di impugnazione o alla decisione sul ricorso, e l’espulsione non avviene finche’ non sono stati ottenuti i documenti di viaggio.
Cosa cambia in pratica. Chi si trova in questa situazione non puo’ chiedere di restare in carcere per completare il percorso trattamentale: la Corte ha escluso che esista un diritto in tal senso. La difesa puo’ pero’ contestare il decreto facendo valere le condizioni che vietano l’espulsione, che sono il vero terreno di controllo. Resta poi l’effetto di lungo periodo previsto dalla legge: se la persona espulsa non rientra irregolarmente in Italia entro dieci anni, la pena si estingue; se rientra, lo stato di detenzione viene ripristinato e l’esecuzione della pena riprende.
Visualizza il provvedimento ufficiale: https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2025/73