Regresso del fideiussore verso l’erede: quota e indivisibilità (App. Firenze n. 1450/2026)
Principi di diritto (Massima)
La clausola di indivisibilità della fideiussione, contenuta nei contratti bancari, è valida e si estende agli eredi del fideiussore, i quali possono sottrarsi solo mediante rinuncia o accettazione con beneficio di inventario. Nella successione legittima, la quota del coniuge che concorre con figli è di un terzo e non di un quarto, ai sensi dell’art. 581 c.c., essendo l’art. 542 c.c. riferito alle quote di riserva dei legittimari. In caso di fideiussioni di importi diversi, l’ammontare massimo del regresso spettante al co-fideiussore che paga verso l’erede dell’altro fideiussore va determinato in proporzione alle rispettive garanzie prestate. Il sequestro conservativo perde efficacia se la condanna al pagamento è meramente eventuale e subordinata a future condizioni, non essendo il credito certo, liquido ed esigibile al momento della decisione.
Il Fatto
La co-fideiussore agiva in regresso anticipato verso la madre, quale erede del coniuge co-fideiussore defunto, per le somme che avrebbe eventualmente pagato alla banca. Il Tribunale condannava l’erede a pagare, in via futura, quanto la co-fideiussore avesse versato alla banca, limitando l’importo massimo a Euro 60.000,00, pari alla quota ereditaria di un quarto dell’importo massimo garantito dal defunto (Euro 240.000,00). Il Tribunale revocava altresì il sequestro conservativo. La co-fideiussore appellava per ottenere l’aumento dell’importo massimo e la conferma del sequestro.
La Motivazione della Corte
La Corte ha accolto parzialmente l’appello, rideterminando l’importo massimo del futuro regresso in Euro 90.000,00. Ha rilevato che il Tribunale aveva omesso di considerare la clausola di indivisibilità della fideiussione, valida anche verso gli eredi, e che la quota del coniuge in successione legittima, ex art. 581 c.c., è di un terzo e non di un quarto (art. 542 c.c. riferito alle quote di riserva), concorrendo la nipote per rappresentazione della figlia rinunciataria. Ha inoltre accertato che il defunto aveva prestato fideiussione per Euro 180.000,00, mentre gli altri co-fideiussori (tra cui l’appellante) per Euro 240.000,00. Sulla base di tali elementi, ha calcolato la quota massima del futuro regresso nella misura proporzionale di Euro 90.000,00 (240:180=120:X; X=90).
Quanto al sequestro, ha confermato la revoca, osservando che la condanna è meramente eventuale e subordinata a future condizioni (esito del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, effettivo pagamento, insolvenza degli altri co-fideiussori e assenza di attivo ereditario), difettando la certezza, liquidità ed esigibilità del credito. Ha dichiarato inammissibili le domande di cancellazione o riduzione dell’ipoteca, proposte per la prima volta in appello, non potendo il giudice del gravame pronunciarsi su un’istanza che avrebbe dovuto essere proposta in primo grado con giudizio autonomo ex art. 2884 c.c.
Implicazioni Pratiche
- Clausola di indivisibilità e successione: l’avvocato del co-fideiussore che agisce in regresso verso gli eredi del fideiussore defunto deve richiamare la clausola di indivisibilità del contratto di fideiussione, la quale legittima l’azione per l’intero importo garantito, salvo che gli eredi non abbiano accettato con beneficio di inventario o rinunciato all’eredità.
- Determinazione della quota ereditaria del coniuge: in caso di successione legittima con concorso di più figli (o loro rappresentanti), la quota del coniuge è di un terzo ai sensi dell’art. 581 c.c., non di un quarto (art. 542 c.c., riservato ai legittimari); il difensore deve quindi calcolare la quota sulla base della successione legittima e non della legittima, se non vi sono testamenti o patti successori.
- Condanna condizionale e sequestro conservativo: se la domanda di regresso è proposta in via anticipata e la condanna è subordinata a future condizioni (es. pagamento al creditore, accertamento dell’insolvenza degli altri condebitori), il sequestro conservativo non può essere mantenuto, difettando i requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito; il creditore può eventualmente ricorrere ad azioni conservative diverse (es. revocatoria) per tutelare la garanzia patrimoniale.
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