Rimborso dei costi up front in caso di estinzione anticipata del credito al consumo (Cass. n. 13328/2026)
Principi di diritto (Massima)
In caso di estinzione anticipata di un contratto di credito al consumo, il consumatore ha diritto alla riduzione del costo totale del credito per la durata residua, comprensiva di tutti i costi posti a suo carico, inclusi quelli c.d. up front e quelli addebitati dal finanziatore a favore di terzi, in conformità all’art. 16, paragrafo 1, della Direttiva 2008/48/CE, come interpretato dalla sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea dell’11 settembre 2019, causa C-383/18 (Lexitor). L’art. 11-octies, comma 2, del d.l. n. 73/2021, nella parte in cui limitava il rimborso ai soli costi recurring mediante il rinvio alle norme secondarie della Banca d’Italia, è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza della Corte Costituzionale n. 263/2022, sicché l’art. 125-sexies T.U.B., nella sua formulazione originaria, deve essere interpretato in modo conforme alla sentenza Lexitor. Il criterio di calcolo della riduzione è quello della proporzionalità lineare (pro rata temporis), che risulta più adeguato a garantire la trasparenza e la comprensibilità per il consumatore.
Il Fatto
Un consumatore, che aveva stipulato un contratto di finanziamento contro cessione della pensione nel 2013, estinse anticipatamente il prestito dopo 48 rate su 120. Il contratto prevedeva un costo totale del credito di 42.840,00 euro, comprensivo di interessi per 13.505,65 euro, spese di istruttoria per 450,00 euro e commissioni rete distributiva per 3.641,40 euro. Alla estinzione, la banca rimborsò solo 870,82 euro a titolo di costi recurring. Il consumatore agì per ottenere il rimborso della differenza, sostenendo che spettasse la restituzione proporzionale di tutti i costi, inclusi quelli up front (commissioni rete distributiva). Il Giudice di Pace e il Tribunale di Savona accolsero la domanda, condannando la banca al pagamento di 1.313,66 euro. La banca ricorse per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della banca, enunciando il principio di diritto sopra riportato. Ha richiamato la sentenza Lexitor della CGUE, che ha affermato che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato include tutti i costi posti a carico del consumatore, e non solo quelli correlati alla durata del contratto. La Corte ha ricostruito l’evoluzione normativa: l’art. 125-sexies T.U.B. (vecchia formulazione) è stato interpretato dalla Banca d’Italia nel senso di escludere i costi up front; la sentenza Lexitor ha invece sancito la rimborsabilità di tutti i costi; il legislatore italiano, con l’art. 11-octies del d.l. n. 73/2021, ha riformulato l’art. 125-sexies, prevedendo la rimborsabilità di tutti i costi per i contratti futuri, ma con una norma transitoria che per i contratti passati faceva salve le norme secondarie della Banca d’Italia.
La Corte ha richiamato la sentenza della Corte Costituzionale n. 263/2022, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 11-octies, comma 2, limitatamente alle parole “e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d’Italia”, stabilendo che per i contratti anteriori al 25 luglio 2021 il vecchio art. 125-sexies deve essere interpretato in modo conforme alla sentenza Lexitor, con rimborso di tutti i costi. La Corte ha poi escluso che la successiva modifica della norma (legge n. 103/2023) abbia travolto tale principio, poiché la nuova formulazione richiama espressamente il rispetto del diritto dell’Unione europea e delle pronunce della CGUE.
La Corte ha inoltre confutato la tesi della banca secondo cui i costi versati a terzi (commissioni rete distributiva) non sarebbero rimborsabili, richiamando la definizione di “costo totale del credito” di cui all’art. 3, paragrafo 1, lett. g) della Direttiva, che include tutti i costi che il consumatore deve pagare, anche quelli di cui il creditore è a conoscenza, come i costi relativi a servizi accessori; ha rilevato che il nuovo comma 3 dell’art. 125-sexies prevede il diritto di regresso del finanziatore verso l’intermediario per la quota rimborsata al consumatore. Infine, ha affermato che il criterio di calcolo del rimborso deve essere quello della proporzionalità lineare (pro rata temporis), che risulta più trasparente e comprensibile per il consumatore, non avendo la banca allegato una diversa clausola contrattuale.
Implicazioni Pratiche
- Rimborso di tutti i costi in caso di estinzione anticipata: il consumatore che abbia estinto anticipatamente un contratto di credito al consumo ha diritto alla restituzione proporzionale di tutti i costi inclusi nel costo totale del credito (interessi, commissioni, spese di istruttoria, commissioni rete distributiva, ecc.), a prescindere dalla loro natura di costi up front o recurring; l’avvocato del consumatore deve chiedere il rimborso di tutte le voci di costo, senza accettare la distinzione operata dalla banca sulla base delle norme secondarie della Banca d’Italia, ormai dichiarate incostituzionali.
- Applicabilità retroattiva della sentenza Lexitor: la sentenza Lexitor della CGUE, che ha interpretato l’art. 16, paragrafo 1, della Direttiva 2008/48/CE, ha efficacia retroattiva e si applica a tutti i contratti di credito al consumo stipulati in vigenza della norma interpretata (anche anteriori al 25 luglio 2021), salvo che la CGUE non abbia limitato gli effetti della decisione; l’avvocato del consumatore deve eccepire l’applicabilità della sentenza Lexitor anche per contratti stipulati prima del 2019, facendo valere il diritto al rimborso integrale dei costi, come confermato dalla Corte Costituzionale n. 263/2022 e dalla Cassazione.
- Criterio di calcolo del rimborso: in assenza di una diversa pattuizione contrattuale, il rimborso deve essere calcolato con il criterio della proporzionalità lineare (pro rata temporis) in base alla durata residua del contratto (rapporto tra numero di rate residue e numero totale di rate), che è più favorevole e comprensibile per il consumatore rispetto al criterio del costo ammortizzato; l’avvocato del consumatore deve richiedere l’applicazione del pro rata temporis, mentre la banca che eccepisca il costo ammortizzato ha l’onere di provare l’esistenza di una clausola contrattuale che espressamente lo preveda.
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