Il domicilio del consumatore rilevante per la competenza è solo quello elettivo nel contratto (Cass. civ. Sez. 2 n. 5134 del 06.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nelle controversie in cui il professionista agisce per il pagamento dei propri onorari nei confronti del cliente, la competenza è determinata dal foro del consumatore, criterio inderogabile e prevalente su ogni altro. Quando il giudice, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, dichiara l’incompetenza territoriale e revoca il decreto, il provvedimento va impugnato esclusivamente con il regolamento di competenza. Il termine di venti giorni per il deposito della memoria di costituzione è ordinatorio, ma se la tardività è eccepita la memoria è inammissibile. Il domicilio del consumatore rilevante per la competenza è solo quello elettivo nel contratto al momento della conclusione.
Il Fatto
Un professionista aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per il pagamento di compensi professionali relativi a una causa civile. Il cliente aveva proposto opposizione eccependo l’incompetenza del Tribunale adito e invocando il foro del consumatore, individuato nel luogo della propria residenza. Il Tribunale, in composizione collegiale, aveva revocato il decreto e dichiarato la propria incompetenza. Il professionista ha proposto ricorso per regolamento di competenza.
La Motivazione della Corte
In via preliminare, la Corte ha esaminato l’eccezione di tardività del deposito della memoria di costituzione del resistente. Il termine di venti giorni previsto dall’art. 47, quinto comma, c.p.c. doveva ritenersi applicabile nella versione vigente ratione temporis, non potendo trovare applicazione la modifica introdotta dal d.lgs. n. 164/2024, in virtù del principio tempus regit actum. La memoria tardiva, eccepita la violazione, è stata dichiarata inammissibile.
Nel merito, la Corte ha ritenuto il ricorso ammissibile, in quanto l’ordinanza che decide solo sulla competenza e sulle spese è impugnabile esclusivamente con il regolamento di competenza. Il ricorso è stato invece giudicato infondato.
Quanto al foro, la Corte ha ribadito che, nelle controversie per il pagamento di onorari, il cliente è consumatore e la competenza è del foro a lui riservato, criterio inderogabile. Ha inoltre precisato che il provvedimento del giudice monocratico che aveva rimesso gli atti al collegio non conteneva alcuna decisione sulla competenza, con conseguente esclusione della formazione del giudicato.
Quanto al domicilio del consumatore, la Corte ha chiarito che rileva solo il domicilio elettivo stabilito nel contratto al momento della conclusione, ai sensi dell’art. 33, comma 2, lett. u), d.lgs. n. 206/2005. Non sono riconducibili a tale nozione le elezioni di domicilio successive o le semplici indicazioni contenute in scritture diverse dal contratto. La delega al ritiro di documenti non integra un’elezione di domicilio per la futura controversia sul compenso.
Il ricorso è stato pertanto rigettato, con declaratoria di competenza del Tribunale di Roma e condanna del ricorrente al pagamento della sanzione prevista dall’art. 96, quarto comma, c.p.c..
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Nota della Redazione
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