Contratto autonomo di garanzia e onere della prova della nullità delle clausole ABI (Cass. n. 10821/2026)
Principi di diritto (Massima)
La clausola che prevede il pagamento “a semplice richiesta” integra gli estremi del contratto autonomo di garanzia, equivalente alla garanzia “a prima richiesta”, in quanto priva il garante della possibilità di opporre eccezioni relative al rapporto principale. In tema di nullità delle clausole fideiussorie conformi al modello ABI per violazione della normativa antitrust, la nullità può essere rilevata d’ufficio solo se risultano dagli atti tutte le circostanze fattuali necessarie, tra cui il provvedimento dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, che non costituisce fatto notorio e non è soggetto al principio iura novit curia, gravando sulla parte che eccepisce la nullità l’onere di produrlo. La deroga all’art. 1957 c.c. è valida e, in presenza di fideiussione con durata correlata all’integrale adempimento dell’obbligazione principale, l’azione del creditore verso il fideiussore non è soggetta al termine di decadenza ivi previsto. L’art. 1956 c.c. non opera quando il fideiussore è socio della società debitrice e, in quanto tale, ha conoscenza della situazione economica e patrimoniale, non potendo invocare l’aggravamento del rischio a sua insaputa.
Il Fatto
La signora Michelini rilasciò una fideiussione omnibus a garanzia delle obbligazioni della società Villa Buonaccorsi s.r.l. verso la banca. In seguito all’insolvenza della debitrice principale, la banca ottenne decreto ingiuntivo nei confronti della garante. L’erede della garante propose opposizione, eccependo la natura fideiussoria del contratto, l’applicabilità dell’art. 1957 c.c., la nullità delle clausole conformi al modello ABI, la violazione degli obblighi informativi ex art. 117 T.U.B. e la liberazione ex art. 1956 c.c. Il Tribunale di Ancona e la Corte d’Appello di Ancona rigettarono l’opposizione, qualificando il contratto come garanzia autonoma. L’erede ricorse per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha innanzitutto escluso che la clausola “a semplice richiesta” sia diversa da quella “a prima richiesta” ai fini della qualificazione del contratto, rilevando che entrambe le espressioni indicano la natura autonoma della garanzia, con esclusione delle eccezioni relative al rapporto principale. Ha poi confermato la necessità di produrre il provvedimento dell’Autorità Garante per far valere la nullità delle clausole conformi al modello ABI, richiamando il principio per cui l’atto amministrativo non è fonte del diritto e non è coperto dalla regola iura novit curia; la parte che eccepisce la nullità ha l’onere di produrlo, e la nullità può essere rilevata d’ufficio solo se il provvedimento risulta già agli atti.
Quanto all’applicabilità dell’art. 1957 c.c., la Corte ha ritenuto che la deroga contrattuale fosse valida e che, in ogni caso, l’azione del creditore non fosse soggetta al termine decadenziale in presenza di una fideiussione la cui durata è correlata all’integrale adempimento, non alla scadenza dell’obbligazione principale. Ha inoltre respinto l’eccezione ex art. 1956 c.c., osservando che il fideiussore era socio della società garantita e, in quanto tale, aveva conoscenza della sua situazione economica, sicché non poteva invocare l’aggravamento del rischio a sua insaputa. La Corte ha infine escluso che i vizi del contratto principale (trasparenza bancaria, tasso di interesse) possano essere fatti valere dal garante autonomo, vertendo la controversia sul contratto di garanzia e non su quello sottostante.
Riguardo al raddoppio del contributo unificato, la Corte ha precisato che esso non segue la disciplina delle spese di lite e non è suscettibile di compensazione, anche in presenza di oscillazioni giurisprudenziali che giustifichino la compensazione delle spese. Ha quindi rigettato il ricorso, condannando il ricorrente alle spese.
Implicazioni Pratiche
- Qualificazione del contratto di garanzia: l’avvocato che redige o contesta un contratto di garanzia deve verificare se contiene la clausola “a semplice richiesta” o equivalente; tale clausola è sufficiente a qualificare il contratto come garanzia autonoma, escludendo l’applicabilità delle norme sulla fideiussione (artt. 1945-1957 c.c.) e in particolare la decadenza ex art. 1957 c.c., salva espressa deroga.
- Onere della prova per la nullità delle clausole ABI: per far valere la nullità delle clausole conformi al modello ABI (deroga all’art. 1957 c.c., reviviscenza, rinuncia al beneficio di escussione), il fideiussore che eccepisce la nullità deve produrre il provvedimento dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato che ha dichiarato l’intesa restrittiva della concorrenza; la mera allegazione della corrispondenza testuale con il modello ABI non è sufficiente, e il giudice non può rilevare d’ufficio la nullità in assenza del provvedimento amministrativo.
- Applicabilità dell’art. 1956 c.c. al socio fideiussore: il socio di una società che presta fideiussione non può eccepire la liberazione ex art. 1956 c.c. per l’aggravamento del rischio derivante da concessioni di credito successive, se aveva conoscenza della situazione economica della società in quanto socio; la presunzione di ignoranza del rischio non opera in favore del socio, che è onerato della prova di non avere avuto conoscenza delle difficoltà del debitore.
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