Foro del consumatore e accertamento della residenza (Cass. civ. Sez. 3 n. 15635 del 21.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il foro del consumatore di cui all’art. 66-bis del d.lgs. n. 206/2005 ha natura funzionale e inderogabile. Ne consegue che, ove una domanda sia proposta invocando la sussistenza di tale foro, l’eccezione di incompetenza territoriale sollevata dal convenuto, tesa a negare la qualificabilità della controversia come “di consumo”, implica, se fondata, l’applicazione delle regole di competenza derogabile; la parte è pertanto tenuta a contestare la sussistenza di tutti i possibili fori concorrenti e a indicare il diverso giudice competente secondo ognuno di essi, dovendo altrimenti l’eccezione ritenersi tamquam non esset perché incompleta. In ogni caso, il trasferimento della residenza, ai sensi degli artt. 44 c.c. e 31 disp. att. c.c., spiega compiutamente i propri effetti formali e sostanziali sin dalla data di accertamento del trasferimento medesimo, e non dalla successiva data di rilascio della relativa certificazione anagrafica.
Il Fatto
Un professionista otteneva un decreto ingiuntivo nei confronti di un proprio cliente per il saldo del corrispettivo dovuto per la redazione di una perizia, da utilizzare in un giudizio promosso per ottenere l’indennizzo da ingiusta detenzione. L’ingiunto proponeva opposizione, eccependo l’incompetenza territoriale del giudice adito per violazione del foro del consumatore, assumendo di avere la qualità di consumatore e di aver trasferito la propria residenza in altra città.
Il Tribunale rigettava l’opposizione e la Corte d’Appello confermava la decisione, ritenendo che non potesse tenersi conto della residenza effettiva dell’opponente in difetto di prova della sua conoscenza da parte dell’ingiungente e che la documentazione prodotta solo in appello non fosse rilevante. Avverso tale sentenza l’originario opponente proponeva ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, con cui si denunciava la violazione e falsa applicazione dell’art. 66-bis del d.lgs. n. 206/2005. Nell’esaminare la questione, la Corte ha preliminarmente richiamato il principio secondo cui il foro del consumatore ha natura funzionale e inderogabile, precisando gli oneri gravanti sul convenuto che eccepisca l’incompetenza territoriale negando la natura di consumo della controversia.
Nel merito, i giudici di legittimità hanno rilevato l’errore commesso dalla corte di merito, la quale aveva affermato che, in base alle certificazioni anagrafiche del Comune di origine, l’opponente risultava ivi residente al tempo della richiesta ed emissione del decreto ingiuntivo, trascurando che il trasferimento della residenza, ai sensi degli artt. 44 c.c. e 31 disp. att. c.c., spiega i propri effetti sin dalla data di accertamento e non da quella del rilascio della certificazione. La sottesa realtà fattuale del trasferimento era stata peraltro tempestivamente eccepita sin dal primo grado di giudizio e comprovata in appello con il certificato storico anagrafico, che non si era potuto produrre prima per l’incolpevole indisponibilità del documento.
La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’Appello di Lecce, in diversa composizione, affinché proceda a nuovo esame applicando i principi sopra indicati. Il secondo motivo di ricorso, concernente la violazione degli artt. 33 e seguenti del d.lgs. n. 206/2005 e degli artt. 1427 e 2233 c.c., è stato dichiarato assorbito dall’accoglimento del primo, con conseguente rimessione al giudice del rinvio anche della regolamentazione delle spese del giudizio di cassazione.
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Nota della Redazione
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