Segnalazione del debitore alla centrale rischi e onere della prova dell’insolvenza (Cass. n. 10016/2026)
Principi di diritto (Massima)
La segnalazione del debitore alla centrale rischi della Banca d’Italia per “rischi a sofferenza” è legittima quando l’inadempienza del debitore sia ripetuta e non meramente temporanea, e la banca abbia valutato complessivamente la situazione del debitore, includendo il mancato pagamento di rate scadute da oltre 180 giorni; la valutazione dell’insolvenza e della capacità di adempiere costituisce un accertamento di fatto riservato al giudice del merito, insindacabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione adeguata. La facoltà di sospensione dei mutui prevista dalla legge di stabilità 2015 (art. 1, comma 246, l. n. 190/2014) e dagli accordi ABI non costituisce un diritto potestativo del cliente, ma una facoltà dell’impresa che la banca può concedere a sue condizioni, sicché il mancato pagamento delle rate di mutuo non può essere imputato alla banca per omessa sospensione.
Il Fatto
Un imprenditore edile, dopo aver ottenuto un mutuo per la costruzione di una caserma, si rese inadempiente al pagamento di numerose rate. La banca, dopo avergli concesso una sospensione parziale, lo segnalò alla centrale rischi della Banca d’Italia per “rischi a sofferenza”. L’imprenditore agì in giudizio, chiedendo il risarcimento dei danni per illegittima segnalazione, deducendo di essere temporaneamente in difficoltà ma di possedere un patrimonio immobiliare e lavori in corso tali da garantire la solvibilità. Il Tribunale di Locri accolse la domanda. La Corte d’Appello di Reggio Calabria, in riforma, rigettò la domanda, ritenendo legittima la segnalazione in ragione della reiterata inadempienza. L’imprenditore ricorse per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha innanzitutto rilevato che la Corte d’Appello aveva adeguatamente motivato il rigetto della domanda, richiamando la documentazione prodotta dalla banca e la tabella degli insoluti del debitore, che dimostravano inadempienze ripetute e significative nel rimborso delle rate del mutuo, con ritardi superiori ai 180 giorni. La Corte ha confermato che la segnalazione per “rischi a sofferenza” richiede una valutazione complessiva della situazione del debitore, non limitata ai soli ritardi nei pagamenti scaduti, ma estesa all’incapacità strutturale di onorare le obbligazioni, accertata dalla Corte territoriale sulla base di elementi concreti (mancato pagamento di rate, assenza di prospettive di ripresa).
La Corte ha escluso che il riferimento alla circolare della Banca d’Italia sui ritardi superiori a 180 giorni fosse decisivo, rilevando che la decisione impugnata si fondava su una pluralità di elementi probatori (documenti contabili, tabella degli insoluti, corrispondenza intercorsa) e non sul solo documento menzionato. Ha inoltre ritenuto infondata la censura relativa alla violazione dei doveri di correttezza, osservando che la Corte d’Appello aveva accertato che le difficoltà del debitore erano strutturali e non transitorie, e che la banca aveva agito in conformità ai propri obblighi.
La Corte ha poi precisato che la facoltà di sospensione dei mutui prevista dalla legge di stabilità 2015 (art. 1, comma 246, l. n. 190/2014) e dagli accordi ABI costituisce una facoltà delle imprese, non un diritto potestativo del cliente; pertanto, la banca non era obbligata a concedere la sospensione, e il mancato pagamento delle rate non può essere imputato alla banca per omessa sospensione. La Corte ha infine dichiarato inammissibili i motivi che censuravano il giudizio di fatto della Corte d’Appello, rilevando che l’accertamento dell’insolvenza e della capacità di adempiere è riservato al giudice del merito e non è sindacabile in sede di legittimità, se sorretto da motivazione adeguata e non contraddittoria.
Implicazioni Pratiche
- Legittimità della segnalazione alla centrale rischi: la banca può legittimamente segnalare il debitore alla centrale rischi per “rischi a sofferenza” quando l’inadempienza sia ripetuta e non meramente temporanea, anche se il debitore vanta un patrimonio immobiliare, purché la valutazione dell’insolvenza sia complessiva e ponderata; l’avvocato del debitore che contesti la segnalazione deve provare che l’inadempienza era meramente transitoria e che la banca non ha valutato adeguatamente la sua capacità di adempiere, producendo elementi concreti (piani di rientro, garanzie reali, prospettive di ripresa).
- Onere della prova del danno: il debitore che agisce per il risarcimento del danno da illegittima segnalazione alla centrale rischi deve provare il danno subito e il nesso causale con la segnalazione; la mera allegazione di un pregiudizio alla propria reputazione commerciale non è sufficiente, occorrendo la prova di una concreta perdita di occasioni di credito o di affari.
- Moratoria dei mutui e facoltà di sospensione: la sospensione dei mutui prevista dalla legge di stabilità 2015 e dagli accordi ABI è una facoltà dell’impresa, non un diritto potestativo del cliente; il debitore non può invocare l’omessa sospensione per giustificare il proprio inadempimento, se non prova che la banca aveva accettato la sospensione e che il suo inadempimento è conseguenza dell’inosservanza di tale accordo; l’avvocato del debitore deve allegare e provare l’esistenza di un accordo scritto di sospensione o di una specifica richiesta accolta dalla banca, pena l’infondatezza della difesa.
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