Il collegamento negoziale nel finanziamento è questione di fatto non sindacabile in Cassazione (Cass. civ. Sez. 1 n. 154 del 03.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’accertamento del collegamento negoziale tra un contratto di finanziamento e un contratto di acquisto di beni o servizi, ai sensi dell’art. 67 del Codice del consumo, costituisce un giudizio di fatto riservato al giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità. Le censure che investono la valutazione delle prove e la ricostruzione della volontà negoziale delle parti, quando non risulti impugnata la ratio decidendi basata sulla prova testimoniale e sulla dichiarazione sottoscritta, sono inammissibili perché volte a ottenere una rivalutazione del merito.

Il Fatto

La società ricorrente aveva concesso un finanziamento a uno dei controricorrenti, successivamente dichiarato risolto dal giudice di primo grado in ragione del collegamento negoziale con un parallelo contratto di acquisto di un pacchetto vacanze stipulato con altra società, dal quale gli acquirenti avevano esercitato il recesso previsto dal Codice del consumo. La corte d’appello aveva confermato la decisione di prime cure, reiterando le medesime ragioni.

Avverso tale sentenza la finanziaria proponeva ricorso per cassazione sulla base di due motivi, resistiti dai controricorrenti.

La Motivazione della Corte

La Corte ha esaminato preliminarmente entrambi i motivi di ricorso, rilevandone un profilo di inammissibilità poiché entrambi ricadevano nell’alveo delle comuni censure di merito che si sottraggono al sindacato di legittimità, non essendo la Cassazione giudice del fatto sostanziale.

Con il primo motivo la ricorrente lamentava la violazione degli artt. 117 e 125 TUB e dell’art. 1372 cod. civ., contestando la sussistenza del collegamento negoziale desunto dal giudice di merito sulla base delle dichiarazioni testimoniali e dell’impegno della società venditrice a incassare l’assegno solo all’accredito della somma da parte della finanziaria. La Corte ha ritenuto che tale doglianza fosse volta a contestare la ricostruzione fattuale operata dai giudici di merito, senza prospettare una vera questione di diritto.

Il secondo motivo, relativo alla violazione dell’art. 116 cod. proc. civ. per la mancata valutazione della prova testimoniale secondo prudente apprezzamento, è stato giudicato inammissibile in quanto estraneo alla ratio decidendi, fondata anche sulla dichiarazione sottoscritta. La Corte ha inoltre precisato che non risultava impugnato il rilievo della mancata impugnazione della ratio decidendi basata sull’avvenuta prova testimoniale del collegamento negoziale.

Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e dichiarazione della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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