Divieto di capitalizzazione trimestrale degli interessi bancari dal 2014 (Cass. civ. Sez. 1 n. 15162 del 20.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 120, comma 2, t.u.b., come sostituito dall’art. 1, comma 629, della legge n. 147 del 2013, fa divieto di applicazione dell’anatocismo, e tale prescrizione opera dal 2014 indipendentemente dall’adozione della delibera Cicr prevista dalla norma. Ne consegue che è illegittima, perlomeno dal 2014, la capitalizzazione trimestrale degli interessi, essendo consentita solo la capitalizzazione semplice. Ai fini della verifica del superamento del tasso soglia dell’usura, occorre procedere alla distinta comparazione tra il TEG degli interessi e la relativa soglia e tra la CMS e la propria soglia, con successiva compensazione tra il margine residuo degli interessi e l’eventuale eccedenza della CMS.
Il Fatto
Una banca aveva ingiunto a una società e ai suoi fideiussori il pagamento del saldo debitore di un conto corrente. Gli ingiunti avevano proposto opposizione, eccependo, tra l’altro, l’illegittima applicazione della capitalizzazione trimestrale e l’usura, con domanda riconvenzionale di ripetizione dell’indebito. Il Tribunale aveva dichiarato l’improcedibilità dell’opposizione per mancato esperimento della mediazione, confermando il decreto ingiuntivo.
La Corte d’Appello, riformando la sentenza, aveva dichiarato improcedibile la domanda monitoria per mancata attivazione della mediazione da parte della banca, ma aveva respinto la domanda riconvenzionale di ripetizione, ritenendo legittima la capitalizzazione trimestrale in quanto il conto era stato chiuso prima dell’entrata in vigore della delibera Cicr del 2016. Avverso tale decisione proponevano ricorso per cassazione la società e i garanti.
La Motivazione della Corte
La Corte ha esaminato i tre motivi di ricorso, incentrati rispettivamente sull’omesso esame del frazionamento del credito, sulla violazione delle norme in materia di anatocismo e usura, e sulla nullità del contratto per interessi usurari.
Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile. Il giudice che dichiara improcedibile la domanda si spoglia della potestas iudicandi, e la statuizione in rito non preclude la riproposizione della domanda in altro giudizio. Inoltre, non è configurabile un’omessa motivazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. per la mancata pronuncia su una questione giuridica, quale il frazionamento del credito, non essendo questa un fatto storico.
Il secondo motivo è stato accolto in relazione all’illegittima capitalizzazione trimestrale. La Corte ha richiamato il proprio costante orientamento secondo cui l’art. 120, comma 2, t.u.b., novellato dalla legge n. 147 del 2013, vieta l’anatocismo in radice, indipendentemente dall’adozione della delibera Cicr. Tale divieto opera dal 2014, rendendo illegittima la capitalizzazione composta e ammettendo solo la capitalizzazione semplice.
La censura relativa all’applicazione di un tasso usurario è stata invece dichiarata inammissibile per novità della doglianza, non essendo stata dedotta nei precedenti gradi di giudizio. Quanto alla mancata inclusione della CMS nel TEG, la Corte l’ha ritenuta infondata, confermando la necessità di una verifica separata tra TEG degli interessi e soglia, e CMS e propria soglia, con successiva compensazione.
Infine, il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per la sua assoluta genericità. La Corte ha quindi accolto parzialmente il ricorso, cassando la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’Appello di Napoli in diversa composizione.
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Nota della Redazione
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