Clausola di salvaguardia e cumulo di interessi ai fini dell’usura (Cass. n. 7168/2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini del superamento del tasso soglia di usura, gli interessi corrispettivi e gli interessi moratori non possono essere cumulati, dovendosi considerare separatamente la remunerazione del capitale e la penale per il ritardo. La clausola di salvaguardia, che impegna la banca a non applicare interessi in misura superiore al tasso soglia, è valida e non elusiva, in quanto trasforma il divieto legale in un’obbligazione contrattuale, con inversione dell’onere della prova a carico della banca in caso di contestazione. La commissione di estinzione anticipata del finanziamento non rientra nel novero dei costi rilevanti ai fini del calcolo del tasso effettivo globale (TEG) per la verifica del superamento del tasso soglia. La nullità parziale della fideiussione per violazione della normativa antitrust, derivante dall’adesione allo schema ABI, è rilevabile d’ufficio solo se risultano dagli atti le circostanze fattuali necessarie alla sua integrazione, e la parte che eccepisce la nullità deve indicare specificamente le clausole nulle e la loro concreta ricaduta.
Il Fatto
I debitori, mutuatari di un mutuo agrario stipulato nel 2003, e i fideiussori, proposero opposizione all’esecuzione immobiliare promossa dalla banca cessionaria, deducendo la natura usuraria del contratto per superamento del tasso soglia, a seguito del cumulo di interessi corrispettivi e moratori, e la nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust (clausole conformi al modello ABI). Il Tribunale di Brindisi accolse l’opposizione. La Corte d’Appello di Lecce, in riforma, rigettò le domande, ritenendo non superato il tasso soglia e valida la clausola di salvaguardia. I debitori e fideiussori ricorsero per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha innanzitutto escluso il cumulo tra interessi corrispettivi e moratori ai fini della verifica del superamento del tasso soglia, richiamando l’orientamento secondo cui le due categorie di interessi hanno natura e funzione diverse e non possono essere sommate per determinare il tasso effettivo globale (TEG), rilevante ai fini dell’art. 1815, comma 2, c.c. e della legge n. 108/1996. Ha inoltre escluso che la commissione di estinzione anticipata rientri tra i costi da computare nel TEG, trattandosi di corrispettivo per lo scioglimento anticipato del contratto e non di remunerazione del capitale.
La Corte ha poi dichiarato infondati i motivi relativi alla clausola di salvaguardia, richiamando il consolidato orientamento secondo cui tale clausola è valida, in quanto non elusiva del divieto di usura ma diretta a garantire l’effettiva applicazione del precetto d’ordine pubblico; essa trasforma il divieto legale in un’obbligazione contrattuale a carico della banca, con conseguente inversione dell’onere della prova (spetta alla banca provare di non avere applicato interessi superiori al tasso soglia). Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva ritenuto, sulla base della CTU, che il tasso di mora si fosse sempre mantenuto al di sotto del tasso soglia, e tale accertamento non era stato efficacemente censurato.
Quanto alla nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust, la Corte ha parzialmente corretto la motivazione della sentenza impugnata, rilevando che la fideiussione in questione era una fideiussione ordinaria e non omnibus, e che comunque la nullità parziale delle clausole conformi al modello ABI, per intese restrittive della concorrenza, può essere rilevata d’ufficio solo se risultano dagli atti tutte le circostanze fattuali necessarie e la concreta ricaduta delle clausole nulle. I ricorrenti, pur richiamando i principi, non hanno indicato specificamente quali clausole della fideiussione per cui è causa rientrerebbero tra quelle nulle, né hanno fornito gli elementi per valutare la ricaduta, rendendo il motivo inammissibile per difetto di specificità.
Implicazioni Pratiche
- Verifica del superamento del tasso soglia: l’avvocato del debitore che contesti l’usura deve calcolare separatamente gli interessi corrispettivi e gli interessi moratori, senza cumularli; la verifica del superamento del tasso soglia deve essere effettuata sul tasso di interesse corrispettivo (e, separatamente, sul tasso di mora), escludendo dal computo le commissioni di estinzione anticipata, che non rilevano ai fini del TEG.
- Valutazione della clausola di salvaguardia: la clausola di salvaguardia, che limita gli interessi al tasso soglia, è valida e non configura un’elusione della legge antiusura; il debitore che contesti l’applicazione di interessi usurari in presenza di tale clausola deve allegare specificamente il superamento del tasso soglia, mentre la banca ha l’onere di provare di aver regolarmente adempiuto all’impegno contrattuale di non applicare interessi superiori al tasso legale; l’avvocato del debitore deve quindi contestare in modo puntuale i calcoli della banca e richiedere la CTU per verificare il rispetto della clausola.
- Nullità della fideiussione per clausole ABI: per far valere la nullità parziale della fideiussione per violazione della normativa antitrust, il fideiussore deve indicare specificamente quali clausole del contratto corrispondono allo schema ABI dichiarato nullo dal provvedimento della Banca d’Italia n. 55/2005, e deve allegare gli elementi che consentano al giudice di valutare la ricaduta della nullità; la mera generica deduzione della corrispondenza al modello ABI non è sufficiente, e il giudice può rilevare la nullità d’ufficio solo se tali elementi risultano già dagli atti.
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