Rigetto istanza sostituzione lavoro pubblica utilità non impugnabile (Cass. pen. n. 34041/2025)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento di rigetto dell’istanza di sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità, presentata ai sensi dell’art. 459, comma 1-ter, cod. proc. pen., non è ricorribile per cassazione quando l’opposizione al decreto penale di condanna non sia stata proposta contestualmente, difettando l’equiparabilità a una declaratoria di inammissibilità dell’opposizione. La sostituzione ex art. 56-bis legge n. 689/1981 è istituto diverso dal lavoro di pubblica utilità di cui all’art. 186, comma 9-bis, cod. strada, che costituisce pena principale e non sanzione sostitutiva.
Il Fatto
Il GIP del Tribunale di Bergamo emetteva decreto penale di condanna nei confronti dell’imputato per il reato di guida in stato di ebbrezza (art. 186, comma 2, lett. c, cod. strada), con tasso alcolemico riscontrato pari a 1,53 e 1,61, aggravato dalla circostanza di aver provocato un sinistro stradale (art. 186, comma 2-bis). La pena irrogata era di mesi 6 di arresto ed euro 1.500 di ammenda, sostituita la pena detentiva con euro 9.000 di ammenda, per complessivi euro 10.500. La difesa presentava istanza di sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità ai sensi dell’art. 459, comma 1-ter, cod. proc. pen. Il giudice rigettava l’istanza, ritenendo preclusa la sostituzione in ragione dell’aggravante, e dichiarava esecutivo il decreto. Avverso tale provvedimento l’imputato proponeva ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, operando una distinzione tra due diversi istituti: il lavoro di pubblica utilità sostitutivo ex art. 56-bis legge n. 689/1981, richiesto nel procedimento per decreto ai sensi dell’art. 459, comma 1-ter, cod. proc. pen., e il lavoro di pubblica utilità previsto dall’art. 186, comma 9-bis, cod. strada, che ha natura di pena principale e non è applicabile nell’ambito del decreto penale. La richiesta della difesa era correttamente incardinata sul primo istituto, che costituisce sanzione sostitutiva della pena detentiva, e il GIP avrebbe dovuto valutarla secondo i presupposti di cui all’art. 56-bis citato, non invece sulla base della preclusione derivante dall’aggravante ex art. 186, comma 2-bis, cod. strada.
La Corte ha poi chiarito che, nella vigenza della disciplina introdotta dal d.lgs. n. 31 del 2024, l’art. 459, comma 1-ter, cod. proc. pen. prevede che, in difetto dei presupposti per la sostituzione, il giudice respinga l’istanza e, se non è stata proposta opposizione, dichiari esecutivo il decreto. La precedente giurisprudenza, che estendeva il ricorso per cassazione al rigetto dell’istanza di sostituzione (equiparandolo a una declaratoria di inammissibilità dell’opposizione), non è più applicabile. Ora, l’imputato può chiedere la sostituzione unitamente all’opposizione; se non propone opposizione, la scelta è libera e il provvedimento di rigetto non è equiparabile a un provvedimento di inammissibilità dell’opposizione, difettando il presupposto per l’impugnabilità ex art. 461, comma 6, cod. proc. pen.
Implicazioni Pratiche
- Termine e forma dell’istanza: la richiesta di sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità ex art. 459, comma 1-ter, cod. proc. pen. va proposta tempestivamente, nel termine di 15 giorni dalla notifica del decreto penale, e deve essere fondata sull’art. 56-bis legge n. 689/1981, non sull’art. 186, comma 9-bis, cod. strada, che disciplina un istituto diverso.
- Opposizione contestuale: per preservare la possibilità di impugnare il rigetto dell’istanza di sostituzione, il difensore deve proporre opposizione al decreto penale unitamente all’istanza stessa; in mancanza, il rigetto non è ricorribile per cassazione e il decreto diventa esecutivo.
- Valutazione autonoma del giudice: il giudice, nell’esaminare l’istanza, non può limitarsi a dichiarare la preclusione per l’aggravante, ma deve valutare i presupposti sostanziali di cui all’art. 56-bis citato (natura e modalità del fatto, condotta successiva, assenza di precedenti); l’eventuale rigetto per errore di diritto è rilevabile solo in sede di opposizione, non più in cassazione.
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