Liberazione anticipata non incide sulla soglia di sospensione dell’ordine di carcerazione (Cass. pen. Sez. I n. 28814 del 29.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di sospensione dell’ordine di esecuzione delle pene detentive brevi, la pena espianda deve essere determinata senza tenere conto delle detrazioni previste dall’art. 54 legge 26 luglio 1975, n. 354, ancorché le stesse, ai sensi dell’art. 656, comma 10-bis, cod. proc. pen., debbano essere indicate nell’ordine di esecuzione. La liberazione anticipata costituisce beneficio che la magistratura di sorveglianza può riconoscere solo a seguito dell’effettiva partecipazione del condannato all’opera di rieducazione. Il conteggio delle detrazioni nell’ordine di esecuzione non equivale a riconoscimento anticipato del beneficio, né può essere utilizzato per quantificare la pena sotto la soglia che comporta la sospensione dell’ordine di carcerazione ai sensi dell’art. 656, comma 5, cod. proc. pen. A tale fine rilevano i soli periodi di presofferto indicati nel comma 4-bis.
Il Fatto
La Corte d’appello di Roma, quale Giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza con cui il condannato chiedeva l’annullamento, la revoca o la dichiarazione di inefficacia, nonché la sospensione dell’esecuzione dell’ordine di carcerazione emesso dalla Procura generale presso la stessa Corte. Il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell’art. 656 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione.
La difesa sosteneva che il Procuratore generale avrebbe dovuto detrarre ulteriori periodi di presofferto e i correlati giorni di liberazione anticipata, così riducendo la pena da espiare al di sotto di quattro anni, con conseguente obbligo di sospendere l’ordine di esecuzione e di trasmettere gli atti al Magistrato di sorveglianza. Il ricorrente lamentava inoltre che il Giudice dell’esecuzione, pur richiamando la memoria difensiva, non ne avesse considerato il contenuto integrativo.
La Motivazione della Corte
La Corte ha anzitutto respinto il profilo di vizio di motivazione. Il Giudice dell’esecuzione ha espressamente menzionato la memoria difensiva e ne ha valutato il contenuto, ritenendolo inidoneo a fondare l’accoglimento della richiesta di sospensione.
Il nucleo della decisione riguarda il rapporto tra liberazione anticipata e determinazione della pena rilevante ai fini della sospensione dell’ordine di esecuzione. La Corte ha richiamato il principio affermato da Sez. I n. 44020 del 07/11/2024, Ferrara, secondo cui la pena espianda va calcolata senza tenere conto delle detrazioni dell’art. 54 legge n. 354/1975, pur se le stesse devono essere indicate nell’ordine di esecuzione ai sensi dell’art. 656, comma 10-bis, cod. proc. pen.
Il comma 10-bis, introdotto dall’art. 5, comma 1, d.l. 4 luglio 2024, n. 92, conv. dalla legge 8 agosto 2024, n. 112, si inserisce in un disegno di riforma volto a dare maggiore certezza al condannato circa la maturazione del beneficio e a semplificare il procedimento di riconoscimento. Il pubblico ministero conteggia nell’ordine di esecuzione tutte le detrazioni astrattamente concedibili, ma queste divengono effettive solo con la partecipazione del condannato all’opera di rieducazione.
La Corte ha sottolineato che l’esclusione di ogni anticipato automatismo è stata ribadita dall’emendamento recepito nella legge di conversione, che ha riformulato l’art. 54, secondo comma, ord. pen., facendo onere alla cancelleria di comunicare al pubblico ministero la concessione, la mancata concessione o la revoca del beneficio. La prospettazione delle detrazioni non equivale dunque al riconoscimento anticipato del beneficio e non serve a quantificare la pena sotto la soglia di sospensione.
A tale ultimo fine, ha precisato la Corte, possono essere considerati i soli periodi di presofferto indicati nel comma 4-bis dell’art. 656 cod. proc. pen., rispetto ai quali la sospensione resta subordinata alle determinazioni della magistratura di sorveglianza. Le doglianze difensive attengono pertanto ai rapporti tra il pubblico ministero e il Magistrato di sorveglianza. Il ricorso è stato conseguentemente rigettato, con condanna del ricorrente alle spese processuali.
Nota della Redazione
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