Liberazione anticipata e valutazione complessiva della condotta (Cass. pen. n. 34277/2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di liberazione anticipata, ai fini del giudizio sulla partecipazione all’opera di rieducazione, i rapporti disciplinari devono essere valutati concretamente, sia sotto il profilo dell’attitudine a indicare una condotta restia al processo rieducativo, sia in comparazione con ogni altro elemento positivo emerso nel semestre. Il giudice deve valutare il fatto storico che ha dato luogo alla sanzione, non la sanzione in quanto tale, ma in un giudizio complessivo e non può ritenere decisiva un’infrazione senza considerare il contesto e l’evoluzione della personalità del condannato.
Il Fatto
Il condannato presentava istanza per la liberazione anticipata relativa al semestre compreso tra il 7 luglio 2024 e il 7 gennaio 2025. Il magistrato di sorveglianza respingeva l’istanza, e il Tribunale di sorveglianza di L’Aquila, con ordinanza del 15 maggio 2025, rigettava il reclamo. Il rigetto era motivato sulla base di un episodio di aggressione verbale perpetrata dal condannato nei confronti di un agente di polizia penitenziaria, in seguito a una protesta per il cattivo funzionamento dell’acqua calda, comportamento ritenuto incompatibile con l’adesione all’opera di rieducazione. Avverso tale provvedimento il condannato proponeva ricorso per cassazione, deducendo omessa motivazione e violazione di legge, evidenziando che l’infrazione era stata sanzionata con un mero richiamo disciplinare.
La Motivazione della Corte
La Corte ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato. Ha richiamato il consolidato principio di legittimità secondo cui, in tema di liberazione anticipata, gli eventuali rapporti disciplinari devono essere acquisiti e valutati concretamente, sia sotto il profilo dell’attitudine a indicare una condotta restia al processo di rieducazione, sia per essere successivamente comparati, in un giudizio complessivo, con ogni altro elemento positivo eventualmente risultante dalla condotta tenuta dall’interessato nel periodo semestrale in esame, non potendo qualsivoglia infrazione disciplinare porre nel nulla un comportamento positivo assunto con continuità dal detenuto (Sez. 1, n. 24506 del 28/03/2025, Calabrò, Rv. 288162 – 01; conforme Sez. 1, n. 30717 del 27/05/2019, Amato, Rv. 277497 – 01).
La Corte ha precisato che, agli effetti di cui all’art. 54 Ord. pen., il magistrato di sorveglianza valuta il fatto storico che ha dato luogo alla sanzione disciplinare, non la sanzione in quanto tale; pertanto, la circostanza che all’infrazione sia seguita una sanzione mite non esclude di per sé che il fatto possa avere rilievo decisivo. Tuttavia, il fatto storico deve essere valutato nel contesto in cui si è verificato e insieme agli altri elementi che si ricavano dal comportamento tenuto dal condannato durante il semestre, per giungere a un giudizio compiuto sulla partecipazione all’opera di rieducazione. Nel caso di specie, il Tribunale di sorveglianza, pur avendo correttamente affermato che non è tollerabile l’uso della violenza o dell’aggressività in tutte le sue forme, anche verbale, ha omesso di calare tale giudizio in una valutazione complessiva dell’evoluzione della personalità del condannato nel semestre, limitandosi a considerare l’episodio come decisivo senza compararlo con altri eventuali elementi positivi. Tale carenza motivazionale ha determinato l’annullamento dell’ordinanza con rinvio.
Implicazioni Pratiche
- Contestazione della valutazione monca: il difensore, nell’impugnare il diniego della liberazione anticipata, deve evidenziare l’eventuale mancata considerazione, da parte del giudice, di tutti gli elementi positivi emersi nel semestre (quali regolarità della condotta, partecipazione ad attività trattamentali, assenza di altre infrazioni), richiedendo una valutazione complessiva e non frammentaria.
- Distinzione tra fatto storico e sanzione: il giudice di merito non può limitarsi a richiamare l’esistenza di un rapporto disciplinare e la sua sanzione, ma deve motivare sulla gravità concreta del fatto e sulla sua effettiva incidenza negativa sul percorso rieducativo, specificando perché quel comportamento, nel contesto specifico, sia indicativo di una mancata partecipazione all’opera di rieducazione.
- Valutazione dell’evoluzione personologica: la motivazione del diniego deve dare conto non solo dell’episodio contestato, ma anche dell’evoluzione della personalità del condannato nel corso del semestre e, eventualmente, nei periodi successivi, al fine di verificare se l’infrazione sia episodica e superata da un complessivo positivo percorso di reinserimento.
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