Continuazione esecutiva, pena base al reato più grave (Cass. pen. Sez. I n. 22920 del 22.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di applicazione della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen., il reato più grave da assumere come base per il calcolo della pena rideterminata deve essere individuato in quello per cui è stata inflitta la condanna più grave, e non in quello che presenti la pena base più elevata dopo eventuali riduzioni. La regola discende dal combinato disposto degli artt. 671 cod. proc. pen. e 187 disp. att. cod. proc. pen. ed è sottratta alla discrezionalità del giudice dell’esecuzione, cui è precluso ogni criterio selettivo diverso. Il giudice del rinvio deve inoltre procedere allo scorporo di tutte le violazioni già unificate nel medesimo giudizio, individuare quella più grave e solo dopo operare aumenti autonomi per i reati satellite. Gli aumenti vanno determinati e motivati in modo distinto per ciascun reato satellite, con impegno argomentativo proporzionato alla loro entità.
Il Fatto
Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari ricorre avverso l’ordinanza con cui il GIP del medesimo Tribunale, quale giudice dell’esecuzione, ha accolto la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione avanzata nell’interesse di una condannata. I reati oggetto dell’istanza erano accertati con due sentenze di condanna: la prima, la più grave, per furto aggravato; la seconda per rapina aggravata e lesioni, con pena inferiore.
Il giudice dell’esecuzione, riconosciuto il medesimo disegno criminoso, ha rideterminato la pena finale assumendo come base quella inflitta con la seconda sentenza, poi aumentata per la continuazione con il reato giudicato con la prima. Il ricorrente denuncia la violazione del criterio legale di individuazione del reato più grave.
La Motivazione della Corte
La Sezione I ritiene il ricorso fondato. Il vizio è di immediata evidenza: il giudice dell’esecuzione ha individuato la pena base in quella di anni due e mesi quattro di reclusione ed euro 1.000 di multa, inflitta con la sentenza relativa a rapina e lesioni, in luogo di quella di anni tre di reclusione ed euro 1.000 di multa irrogata per il furto aggravato.
Il criterio applicato è quello dettato dal combinato disposto degli artt. 671 cod. proc. pen. e 187 disp. att. cod. proc. pen.: in sede esecutiva il reato più grave deve essere individuato in quello per cui è stata inflitta la condanna più grave. La scelta operata risulta quindi viziata, perché sostituisce al parametro legale un diverso criterio di fatto.
L’accertata violazione comporta l’annullamento dell’ordinanza impugnata. La Corte aggiunge indicazioni per il giudice del rinvio, chiamato a un nuovo esame in diversa persona fisica. Questi dovrà anzitutto procedere allo scorporo dei reati oggetto della sentenza che ha a oggetto più violazioni già unificate nel medesimo giudizio, secondo i principi della giurisprudenza di legittimità richiamata (Sez. V n. 8436 del 2013, Sez. I n. 38244 del 2010, Sez. I n. 49748 del 2009).
Il percorso imposto è dunque articolato: scorporare tutte le violazioni riunite in continuazione, individuare quella più grave e solo successivamente, sulla pena determinata per quest’ultima dal giudice della cognizione, operare aumenti autonomi per i reati satellite, compresi quelli già riuniti in continuazione con il reato posto a base del nuovo computo.
Gli aumenti per la continuazione devono poi essere determinati in modo distinto per ciascun reato satellite e adeguatamente motivati, secondo il principio delle Sezioni Unite Pizzone (Sez. Un. n. 47127 del 2021). Il grado di impegno motivazionale è correlato all’entità degli aumenti e deve consentire di verificare il rispetto del rapporto di proporzione tra le pene, dei limiti dell’art. 81 cod. pen. e del divieto di surrettizia applicazione di un cumulo materiale.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 81 c.p. – Concorso formale. Reato continuato
- Art. 671 c.p.p. – Applicazione della disciplina del concorso formale e del reato continuato