Conversione pena pecuniaria per insolvibilità e natura sostanziale (Cass. pen. n. 34279/2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di esecuzione della pena pecuniaria, l’istanza di conversione fondata sull’insolvibilità del condannato va scrutinata ai sensi dell’art. 103 della legge n. 689 del 1981, nel testo introdotto dal d.lgs. n. 150 del 2022, che prevede la conversione nel lavoro di pubblica utilità sostitutivo o, in caso di opposizione, nella detenzione domiciliare sostitutiva. Le norme in materia di pene sostitutive hanno natura sostanziale e, in quanto più favorevoli, si applicano anche ai condannati con sentenza irrevocabile anteriormente alla riforma, ai sensi dell’art. 2, comma quarto, cod. pen. Il magistrato di sorveglianza deve verificare le condizioni economiche e patrimoniali del condannato al momento dell’esecuzione e, in caso di accertata insolvibilità, disporre la conversione, senza che operi il limite di € 516 previgente.
Il Fatto
Un condannato, con sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. divenuta irrevocabile il 23 novembre 2019, era stato condannato alla pena di mesi 11 di reclusione ed € 250.000 di multa per il reato di contrabbando (art. 291-bis d.P.R. n. 43 del 1973). In data 4 luglio 2024, rappresentando le modeste condizioni economiche e documentando redditi e contratto di lavoro, chiedeva al magistrato di sorveglianza la conversione della pena pecuniaria nel lavoro di pubblica utilità. Il magistrato dichiarava l’istanza inammissibile, ritenendo applicabile l’art. 102 della legge n. 689 del 1981 nel testo previgente, che consentiva la conversione solo per pene non superiori a € 516. Avverso tale ordinanza il condannato proponeva ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e sostenendo l’applicabilità delle nuove disposizioni introdotte dal d.lgs. n. 150 del 2022 (riforma Cartabia), aventi natura sostanziale e più favorevole.
La Motivazione della Corte
La Corte ha accolto il ricorso, annullando l’ordinanza con rinvio. Ha preliminarmente ricostruito il nuovo assetto normativo introdotto dalla riforma Cartabia, distinguendo tra l’ipotesi dell’insolvenza colpevole di cui all’art. 102 (mancato pagamento entro i termini non giustificato, che comporta la conversione nella semilibertà sostitutiva) e quella dell’insolvibilità incolpevole di cui all’art. 103 (mancato pagamento determinato dalle disagiate condizioni economiche del condannato, che comporta la conversione nel lavoro di pubblica utilità sostitutivo o, in caso di opposizione, nella detenzione domiciliare sostitutiva).
La Corte ha osservato che, nel caso di specie, il condannato aveva specificamente dedotto e documentato la propria insolvibilità, sicché l’istanza avrebbe dovuto essere esaminata ai sensi dell’art. 103, e non dell’art. 102. Ha inoltre chiarito che le norme in tema di pene sostitutive hanno natura sostanziale, poiché costituiscono vere e proprie pene e non mere modalità esecutive, e sono pertanto soggette alla disciplina del successione di leggi di cui all’art. 2, comma quarto, cod. pen. (richiamando Sez. U, n. 11397 del 25/10/1995, Siciliano). La riforma Cartabia ha introdotto istituti più favorevoli per il condannato, sicché essi trovano applicazione anche ai procedimenti esecutivi riguardanti sentenze divenute irrevocabili anteriormente all’entrata in vigore delle nuove disposizioni, come già affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. 5, n. 45583 del 03/12/2024, Tronco; Sez. 5, n. 33149 del 07/06/2024, V.).
Implicazioni Pratiche
- Eccezione di insolvibilità: nell’istanza di conversione, il difensore deve rappresentare e documentare compiutamente le condizioni economiche e patrimoniali del condannato al momento dell’esecuzione, producendo contratti di lavoro, buste paga, dichiarazioni dei redditi e ogni altro elemento idoneo a dimostrare l’impossibilità di pagare l’importo della multa o dell’ammenda, al fine di attivare il procedimento ex art. 103 l. 689/1981.
- Natura sostanziale e retroattività: il difensore deve eccepire l’applicabilità delle disposizioni della riforma Cartabia (d.lgs. n. 150/2022) anche per sentenze irrevocabili anteriormente alla riforma, invocando la natura sostanziale delle pene sostitutive e il principio del favor rei di cui all’art. 2, comma quarto, cod. pen., al fine di ottenere la conversione nel lavoro di pubblica utilità o nella detenzione domiciliare sostitutiva, senza il limite di € 516 previgente.
- Onere del pubblico ministero: ai sensi dell’art. 660, comma 7, cod. proc. pen., in caso di mancato pagamento, il pubblico ministero deve trasmettere gli atti al magistrato di sorveglianza per la conversione; il difensore, in caso di inerzia, può sollecitare il magistrato di sorveglianza direttamente, depositando istanza ex art. 103 con la documentazione dell’insolvibilità, come nel caso di specie, e contestare eventuali declaratorie di inammissibilità fondate sul previgente art. 102.
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Nota della Redazione
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