Sequestro telefonico: interesse al riesame e specificazione dei dati (Cass. pen. n. 34324/2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di sequestro probatorio di un telefono cellulare, il decreto deve indicare la rilevanza probatoria dei dati da acquisire e la loro pertinenza con il reato ipotizzato, a pena di illegittimità per violazione del principio di proporzionalità e del diritto alla riservatezza. L’interesse della persona sottoposta alle indagini o dell’interessato a proporre riesame avverso il sequestro permane anche dopo la restituzione del dispositivo, allorché sia stata estratta copia forense dei dati, poiché tale duplicazione conserva informazioni personali e riservate nella disponibilità dell’autorità giudiziaria, rendendo attuale e concreto l’interesse alla verifica della legittimità della misura.
Il Fatto
Il Pubblico Ministero, con decreto del 24 febbraio 2025, disponeva la perquisizione e il sequestro del telefono cellulare di un soggetto, al fine di acquisire le eventuali comunicazioni intercorse tra la persona offesa e colleghi di lavoro con i quali la stessa aveva avuto screzi. Il Tribunale di Bergamo, investito del riesame, annullava il decreto, disponendo la restituzione del dispositivo e della copia forense eventualmente estratta, rilevando la genericità del vincolo di pertinenzialità e la violazione del principio di proporzionalità. Il Procuratore della Repubblica proponeva ricorso per cassazione, deducendo che l’interesse al riesame era venuto meno per la restituzione del telefono e che il decreto aveva comunque indicato le finalità investigative.
La Motivazione della Corte
La Corte ha rigettato il ricorso, ritenendo infondate entrambe le censure. Quanto all’interesse al riesame, ha richiamato l’orientamento secondo cui, in caso di sequestro di un telefono cellulare e di estrazione di copia forense, l’interesse dell’avente diritto a proporre riesame sussiste anche dopo la restituzione del dispositivo, poiché la copia dei dati informatici permane nella disponibilità dell’autorità giudiziaria e incide sulla riservatezza personale, non essendo necessario dimostrare ulteriori pregiudizi (Sez. 6, n. 17878 del 03/02/2022, Pmt, Rv. 283302 – 01; Sez. 6, n. 41974 del 14/02/2019, Guastella, Rv. 277372 – 01).
Nel merito, la Corte ha ritenuto illegittimo il decreto di sequestro per la sua genericità. Ha osservato che il sequestro di un telefono cellulare, quale strumento di conservazione di dati personali, non può essere disposto per finalità esplorative, ma deve specificare la natura o le categorie dei reati oggetto di indagine, la rilevanza probatoria dei dati da acquisire e il loro vincolo di pertinenza con il fatto ipotizzato, in modo da consentire il controllo giurisdizionale sulla proporzionalità e sull’adeguatezza della misura, in conformità ai principi sanciti dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea (Causa C-548/21, 4 ottobre 2024). Nel caso di specie, il decreto si limitava a un generico riferimento a “eventuali comunicazioni” tra la persona offesa e colleghi di lavoro, senza indicare il periodo temporale, i soggetti coinvolti o la specifica rilevanza probatoria, rendendo così impossibile il sindacato del giudice sulla necessità e proporzionalità del sequestro.
Implicazioni Pratiche
- Interesse al riesame: il difensore deve proporre riesame avverso il sequestro del telefono cellulare anche se il dispositivo è già stato restituito, purché sia stata estratta copia forense, eccependo la permanenza dell’interesse alla tutela della riservatezza dei dati personali, senza necessità di dimostrare un danno ulteriore.
- Specificazione del decreto: il decreto di sequestro del Pubblico Ministero deve indicare in modo preciso e non generico la natura dei reati, il periodo temporale di riferimento, i soggetti coinvolti e i dati da acquisire, specificandone la rilevanza probatoria e la pertinenza con le indagini; la mera indicazione della necessità di acquisire “eventuali comunicazioni” è insufficiente e determina l’illegittimità del sequestro per violazione del principio di proporzionalità.
- Controllo giurisdizionale: il giudice del riesame, nell’annullare il decreto, deve verificare se il sequestro sia proporzionato alla gravità del reato e all’incidenza sulla riservatezza, valutando se l’acquisizione dei dati possa essere limitata a quelli strettamente necessari, e se sussistano alternative meno invasive; in caso di genericità, deve disporre la restituzione del dispositivo e della copia forense.
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