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Onere di allegazione e prova nell’accertamento etilometrico nel rito abbreviato (Cass. pen. n. 10910 del 2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di guida in stato di ebbrezza, l’onere del pubblico ministero di provare l’omologazione dell’etilometro e la regolarità delle verifiche periodiche sorge solo se l’imputato abbia allegato elementi specifici e circostanziati atti a contestare il corretto funzionamento dell’apparecchio. Una generica richiesta di produzione documentale o una mera deduzione formale di irregolarità non è sufficiente a determinare l’obbligo di approfondimento. L’attestazione di omologazione contenuta nel verbale di accertamento, supportata dagli estremi della certificazione di conformità e dalla verifica periodica in corso di validità, conserva piena valenza probatoria in assenza di contestazioni tecniche puntuali. La mancata allegazione di elementi concreti, anche nel rito abbreviato, preclude la possibilità di censurare la motivazione del giudice di merito per illogicità o contraddittorietà. L’inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude la rilevabilità delle cause di non punibilità ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen.

Il Fatto

La ricorrente è stata condannata dal Tribunale di Trani per il reato di cui agli artt. 186, comma 2, lett. c) e 186-bis, comma 1-bis, lett. a), cod. strada, confermato dalla Corte di Appello di Bari. Il giudice di secondo grado ha ritenuto inammissibili le doglianze difensive relative alla mancata legittimazione alla richiesta di omologazione di una società priva di mandato, alla non regolarità del certificato di omologazione dell’etilometro rilasciato dal Centro superiore ricerche e prove autoveicoli e dispositivi e alla mancanza del certificato CE della società costruttrice. Secondo la difesa, la Corte territoriale avrebbe confuso i dati probatori con la loro valutazione, estendendo indebitamente gli effetti del rito abbreviato che delimita il materiale utilizzabile ma non l’attività interpretativa delle risultanze acquisite.

La Motivazione della Corte

La Corte di Cassazione rileva la manifesta infondatezza del ricorso, caratterizzato da assoluta mancanza di specificità e da enunciazioni assertive. La Corte d’Appello ha correttamente applicato il principio di riparto tra onere della prova e onere di allegazione in materia di accertamenti etilometrici. Dagli atti utilizzabili nel rito abbreviato risultava l’attestazione dell’omologazione dell’etilometro, il modello, gli estremi della certificazione di conformità e la verifica periodica in corso di validità, senza che la difesa avesse formulato contestazioni tecniche puntuali.

La giurisprudenza di legittimità, richiamata dalla Corte, afferma che l’onere del pubblico ministero di provare omologazione e verifiche periodiche sorge solo in presenza di contestazioni circostanziate, non di mere affermazioni apodittiche (cfr. Sez. 4, n. 26281 del 2024, Sacchetti, Rv. 286500-01). Analogamente, non può dubitarsi del regolare funzionamento dell’etilometro per il solo rilievo formale della mancata taratura annuale in assenza di elementi che incidano concretamente sull’affidabilità dello strumento (cfr. Sez. 4, n. 31843 del 2023, Nadal, Rv. 285065-01).

La Corte precisa che non si tratta di un problema di interpretazione della prova, ma dell’assenza nel fascicolo di dati fattuali idonei a supportare le nuove contestazioni, prospettate solo in appello. I giudici di merito non hanno affermato che il rito abbreviato limita la valutazione della prova, ma hanno rilevato che nel perimetro probatorio accettato non vi erano elementi a sostegno delle doglianze. In mancanza di specifica allegazione difensiva tempestiva, l’attestazione di omologazione contenuta nel verbale conserva piena valenza probatoria.

Quanto alla prescrizione, la Corte esclude che i reati, commessi nel giugno 2019, fossero prescritti, considerata la disciplina della sospensione dei termini introdotta dalla c.d. Riforma Orlando e dalla legge 27 settembre 2021, n. 134, richiamando Sez. U, n. 20989 del 2024, dep. 2025, Polichetti, Rv. 288175-01. In ogni caso, l’inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza preclude la rilevazione delle cause di non punibilità, in conformità all’orientamento delle Sezioni Unite (cfr. Sez. U, n. 12602 del 2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818; Sez. U, n. 19601 del 2008, Niccoli, Rv. 239400). Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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