Favoreggiamento prostituzione: aggravante per pluralità contestabile in fatto (Cass. pen. n. 34293/2025)
Principi di diritto (Massima)
La circostanza aggravante di cui all’art. 4, n. 7, della legge n. 75 del 1958, relativa alla commissione del reato di favoreggiamento della prostituzione in danno di più persone, può essere contestata in fatto, senza la specifica indicazione della norma incriminatrice, purché gli elementi materiali della pluralità delle vittime siano enunciati con precisione, così da consentire all’imputato l’adeguato esercizio del diritto di difesa. Il reato di favoreggiamento della prostituzione è integrato da condotte di assistenza, accompagnamento e gestione di clienti che agevolino l’attività delle prostitute, a prescindere dalla prova di pagamenti o di costrizione, elementi che attengono alla diversa fattispecie dello sfruttamento. La mancata rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale in appello è inammissibile se la difesa non critica specificamente la motivazione del giudice di merito, che abbia già adeguatamente valutato il quadro probatorio.
Il Fatto
L’imputato veniva condannato in primo grado per il reato di favoreggiamento della prostituzione di più persone (art. 3 della legge n. 75 del 1958), con l’aggravante di cui all’art. 4, n. 7, e la recidiva reiterata infraquinquennale. La Corte di appello di Napoli confermava la sentenza. Avverso tale pronuncia l’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo la mancata rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale per l’escussione di una persona offesa, l’insussistenza del favoreggiamento per assenza di finalità di agevolazione e di ritorni economici, l’erronea contestazione dell’aggravante per la mancata indicazione della norma, la violazione della disciplina della recidiva e il diniego delle attenuanti generiche.
La Motivazione della Corte
La Corte ha rigettato il ricorso. Quanto al primo motivo, ha ritenuto inammissibile la censura sulla mancata rinnovazione istruttoria, rilevando che la difesa non aveva criticato la motivazione della sentenza impugnata, la quale aveva già evidenziato come il quadro istruttorio fosse completo e le condotte dell’imputato (prelevare e accompagnare le donne sul luogo di prostituzione, fornire prodotti per l’igiene intima, gestire clienti molesti, eliminare inconvenienti, ricevere telefonate da cui emergevano tali comportamenti) fossero state ampiamente accertate, rendendo superflua l’escussione della persona offesa.
Sul secondo motivo, relativo alla sussistenza del favoreggiamento, la Corte ha escluso che le condotte potessero ridursi a meri atti di aiuto personale, rilevando che esse incidevano direttamente sull’attività di prostituzione. Ha chiarito che la mancanza di prova di pagamenti in favore dell’imputato o di costrizione è irrilevante per il favoreggiamento, trattandosi di elementi propri della diversa fattispecie dello sfruttamento della prostituzione (non contestata).
Quanto all’aggravante della pluralità di persone, la Corte ha richiamato il principio per cui la contestazione di un’aggravante non richiede l’indicazione specifica della norma, essendo sufficiente l’enunciazione in fatto degli elementi che la integrano. Nel caso di specie, la pluralità delle persone offese era stata chiaramente indicata nell’imputazione, sebbene inizialmente qualificata come continuazione tra più reati. La Corte ha ritenuto legittimo che il giudice riporti tale pluralità nell’alveo dell’aggravante, trattandosi di un comportamento materiale oggettivamente determinato e non di un elemento valutativo.
La Corte ha infine dichiarato inammissibili per genericità i motivi su recidiva e attenuanti generiche, osservando che la difesa non si era confrontata con la motivazione della sentenza, la quale aveva adeguatamente valorizzato, per la recidiva, la lunga serie di precedenti penali (rapina, ricettazione, associazione per delinquere, evasione) e, per le attenuanti, la particolare dedizione al crimine, la plurioffensività del fatto e l’intensità del dolo, giustificando una pena comunque contenuta.
Implicazioni Pratiche
- Contestazione dell’aggravante: il difensore, in sede di impugnazione, deve verificare se la pluralità delle persone offese sia stata sufficientemente specificata nei capi di imputazione; in caso positivo, la circostanza aggravante ex art. 4, n. 7, legge n. 75/1958 può essere legittimamente applicata anche se la norma non è espressamente citata, purché gli elementi fattuali consentano l’esercizio del diritto di difesa.
- Rinnovazione istruttoria in appello: la richiesta di rinnovazione deve essere supportata da una specifica critica alla motivazione del giudice di merito, indicando le lacune probatorie e la loro decisività; la mera aspettativa di una nuova escussione testimoniale, senza contestare le valutazioni già compiute, è inammissibile per genericità.
- Prova del favoreggiamento: per integrare il reato di cui all’art. 3 legge n. 75/1958, il Pubblico Ministero deve dimostrare condotte di agevolazione materiale dell’attività di prostituzione (accompagnamento, assistenza, gestione di clienti, ecc.), senza che sia necessaria la prova di pagamenti o di costrizione, che rilevano solo per lo sfruttamento; il difensore deve quindi concentrarsi sul disvalore oggettivo delle condotte, non sull’assenza di profitto.
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Nota della Redazione
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