Esecuzione demolizione opere abusive e sindacato di legittimità (Cass. pen. n. 34711/2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di esecuzione della demolizione per abuso edilizio, il giudice dell’esecuzione deve verificare, anche mediante consulenza tecnica, se le opere abusive siano materialmente separabili dal resto dell’immobile, limitando la demolizione ai soli interventi difformi quando la separazione sia tecnicamente possibile senza pregiudizio per la staticità del complesso legittimamente edificato. Il provvedimento che, all’esito di tale accertamento, disponga la demolizione parziale è censurabile in cassazione solo per violazione di legge, non per merito, e le contestazioni sulla scindibilità delle opere o sulla compatibilità statica, fondate su diverse valutazioni tecniche, integrano censure di fatto inammissibili, se non si confrontano specificamente con le ragioni della decisione impugnata.
Il Fatto
Un decreto penale di condanna, divenuto irrevocabile, aveva condannato il responsabile al pagamento di un’ammenda e alla demolizione delle opere abusive, consistenti in un ampliamento della superficie residenziale, nella trasformazione di un frangisole in tettoia e nel mutamento di destinazione d’uso di un locale. Il Pubblico Ministero emetteva l’ordine di sgombero e demolizione dell’intero immobile, ritenendo le opere inscindibili. Il giudice dell’esecuzione, su istanza del condannato, annullava l’ordine di sgombero per le parti non oggetto del decreto. Su ricorso del PM, la Cassazione annullava tale ordinanza, precisando che la demolizione deve essere limitata alle sole opere difformi se tecnicamente separabili. In sede di rinvio, il giudice dell’esecuzione disponeva una perizia, dalla quale risultava che le opere abusive costituivano un volume secondario, facilmente rimovibile senza pregiudizio statico, e annullava nuovamente l’ordine di sgombero per le parti non abusive. Avverso tale ordinanza il PM proponeva ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e sostenendo, sulla base di una diversa consulenza, l’impossibilità tecnica della demolizione parziale.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha richiamato i principi già enunciati nella sentenza rescindente, secondo cui il giudice dell’esecuzione deve verificare la materiale separabilità delle opere abusive da quelle legittime, limitando la demolizione ai soli interventi difformi quando ciò sia tecnicamente possibile. Nel caso di specie, il giudice del rinvio, dopo aver disposto una perizia e aver effettuato due sopralluoghi, aveva accertato che le opere abusive costituivano un “volume secondario, facilmente separabile” senza pregiudizio statico, e aveva quindi annullato l’ordine di sgombero limitatamente alle parti non oggetto del titolo esecutivo. La motivazione dell’ordinanza era congrua e conforme ai principi dettati dalla Cassazione.
La Corte ha rilevato che il PM, nel ricorso, si limitava a contrapporre le diverse conclusioni del proprio consulente tecnico, senza confrontarsi specificamente con le argomentazioni del giudice del rinvio e senza indicare in cosa consistesse la dedotta violazione di legge. La censura sulla scindibilità delle opere e sulla compatibilità statica attiene a valutazioni tecnico-fattuali, rimesse al giudice di merito e insindacabili in sede di legittimità, se motivate in modo non illogico. La mera deduzione di violazione di legge, senza l’indicazione della norma violata e delle ragioni del contrasto, rende il motivo generico e inammissibile.
Implicazioni Pratiche
- Impugnazione in esecuzione: il difensore, nel proporre ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del giudice dell’esecuzione in materia di demolizione, deve dedurre specifiche violazioni di legge (es. errata applicazione dell’art. 31 d.P.R. 380/2001), non contestare la valutazione tecnica sulla separabilità delle opere, che è questione di merito; la mera contrapposizione di una diversa consulenza è inammissibile.
- Accertamento della separabilità: nel giudizio di esecuzione, il difensore del condannato deve chiedere al giudice una verifica tecnica sulla scindibilità delle opere abusive, producendo una consulenza che dimostri la possibilità di demolire solo le parti difformi senza pregiudizio statico, al fine di limitare l’esecuzione alle sole opere indicate nel titolo esecutivo.
- Onere di specificità del motivo: per contestare la decisione del giudice dell’esecuzione, il PM o la parte devono indicare analiticamente le ragioni per cui la valutazione tecnica sarebbe errata o violerebbe norme di legge, e non possono limitarsi a richiamare le diverse conclusioni del proprio consulente, pena l’inammissibilità per genericità.
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Nota della Redazione
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